COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: A.S.D. ROBUR – (ME) – (Avverso delibera Giudice Sportivo – GARA: ANTILLESE – ROBUR del 14.10.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “C”) – C.U. n. 23 del 24.10.2007 – Proc. n. 39/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: A.S.D. ROBUR – (ME) – (Avverso delibera Giudice Sportivo – GARA: ANTILLESE – ROBUR del 14.10.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “C”) – C.U. n. 23 del 24.10.2007 - Proc. n. 39/A Con rituale appello la Società interessata si oppone alla decisione assunta dal Giudice di primo grado, attinente alla gara in epigrafe indicata; Ne chiede la riforma sostenendo la irregolarità degli atti di gara, laddove nella distinta dei calciatori della Società Pol. Antillese non sono indicati gli estremi dei dati di riconoscimento di due calciatori di cui uno avrebbe preso parte alla gara nel secondo tempo in sostituzione di un compagno di squadra. Stante la irregolarità contestata chiede l’applicazione dell’Art. 17 punto 4) lettera b del nuovo Codice di Giustizia sportiva; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, acquisita una dichiarazione suppletiva rilasciata dal Direttore di gara, richiesta per avere maggiori e più precisi elementi di giudizio, sentito il rappresentante della ricorrente, osserva: Il referto di gara, il rapportino – statino allegato allo stesso, le suppletive dichiarazioni rilasciate dall’Arbitro prima al Giudice Sportivo e poi a questo Commissione Disciplinare, sono tra di loro in contrasto nelle conclusioni. Infatti nel supplemento rilasciato al Giudice Sportivo, l’Arbitro afferma che i due calciatori (n. 13 e 15 in distinta), non erano presenti ne hanno preso parte alla gara; Nel rapportino indica invece che il calciatore indicato in distinta con il n. 15 al 9° del secondo tempo ha sostituito un compagno di squadra; Nel supplemento rilasciato a questa Decidente dichiara che il predetto calciatore ha preso parte alla gara, formulando in termini dubitativi l’eventuale sua identificazione. Ciò premesso, tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 61 delle N.O.I.F., dall’Art. 17 punto 4) ultimo comma del Codice di Giustizia Sportiva; Accertata la irregolarità formale e sostanziale addebitabile all’Arbitro nell’espletamento delle sue funzioni accertative dovute a norma di regolamento federale, irregolarità emerse sia in sede di refertazione che in sede di ulteriore attività istruttoria curata dagli Organi di Giustizia Sportiva; P.Q.M. DELIBERA: Di annullare la decisione assunta dal Giudice di primo esame in esito alla gara: Antillese - Robur del 14.10.2007 (Seconda Categoria girone C), disponendo la ripetizione della suddetta gara stessa a data da destinarsi ed a cura del Comitato Regionale Sicilia; Per l’effetto non si addebita tassa; Si trasmettono gli atti al C.R.A. Sicilia per opportuna conoscenza.
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