COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. CITTA’ DI TERRASINI – (PA) – (Appello avverso squalifica per 5 gare a carico del calciatore ALFANO GIUSEPPE (Città di Terrasini) pubblicata sul C.U. n. 23 del 24.10.2007 – GARA: A.S.D. CITTA’ DI TERRASINI – A.S.D. CAPO D’ORLANDO del 20.10.2007 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIR. “A” – Proc. n. 46/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. CITTA’ DI TERRASINI – (PA) – (Appello avverso squalifica per 5 gare a carico del calciatore ALFANO GIUSEPPE (Città di Terrasini) pubblicata sul C.U. n. 23 del 24.10.2007 – GARA: A.S.D. CITTA’ DI TERRASINI – A.S.D. CAPO D’ORLANDO del 20.10.2007 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIR. “A” – Proc. n. 46/A La Società Città di Terrasini, ha ritualmente proposto ricorso avverso la squalifica per 5 gare determinata a carico del calciatore in epigrafe, per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro, nonché per ulteriore contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, a fine gara; La ricorrente ritiene che la sanzione applicata sia eccessiva in quanto non c’è stata oltre alle proteste verbali nessuna colluttazione e nessun tentativo di aggressione, e pertanto chiede una riduzione della stessa; Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, ha rilevato che il calciatore Alfano Giuseppe si è reso responsabile di contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro; Considerato che oltre alle proteste verbali, nessuna colluttazione e nessun tentativo di aggressione si è perpetrato, questa Decidente, P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in 4 gare la squalifica a carico del calciatore Alfano Giuseppe; Senza addebito di tassa.
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