COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.G.D. DESPORT GAGGI – (ME) – (Appello avverso ammenda di Euro 250,00 inibizione MONTE GIUSEPPE fino al 31.12.2007 squalifica calciatore TRIMARCHI PAOLO ALESSANDRO per 4 gare – GARA: DESPORT GAGGI – PADRE PIO del 3.11.2007 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIR. “C” – Proc. n. 47/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.G.D. DESPORT GAGGI – (ME) – (Appello avverso ammenda di Euro 250,00 inibizione MONTE GIUSEPPE fino al 31.12.2007 squalifica calciatore TRIMARCHI PAOLO ALESSANDRO per 4 gare – GARA: DESPORT GAGGI – PADRE PIO del 3.11.2007 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIR. “C” – Proc. n. 47/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente si rileva che lo stesso è stato formulato e sottoscritto da soggetto inibito fino alla data del 31.12.2007, per cui questa Decidente non può entrare nel merito ed esaminare le doglianze a seguito del provvedimento di primo esame; Senza, tra l’altro, entrare nel merito per alcune affermazioni contenute nell’appello proposto si ritiene che il gravame può essere preso, quindi, soltanto in esame per l’inibizione comminata al Sig. Giuseppe Monte, che, secondo le carte federali, può essere formulata dalla parte stessa; Ci si permette ricordare che il referto arbitrale gode di fede privilegiata e non si può mettere in dubbio quanto dallo stesso indicato. Non può essere accertato quanto descritto nelle difese articolate con il gravame e ritenuto che il Presidente della Società deve dare il massimo esempio per correttezza e lealtà sportiva, questa Commissione ritiene di confermare quanto già assunto in primo grado; P.Q.M. DELIBERA: Preliminarmente dichiara di non entrare nel merito delle sanzioni comminate alla Società per l’ammenda e la squalifica al calciatore Trimarchi Paolo Alessandro perché formulate nell’atto di appello da soggetto inibito e non abilitato alla presentazione dell’atto di appello; In merito all’inibizione comminata al Sig. Giuseppe Monte viene confermata con addebito della tassa non versata di Euro 130,00.
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