COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare U.S. MEZZOJUSO – (PA) – (Avverso squalifica calciatori ILARDI COSIMO e MANTEGNA GIOVANNI per 6 gare – GARA: MEZZOJUSO – VILLAGRAZIA DI CARINI del 04.11.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A”) – C.U. n. 25 del 7.11.2007 – Proc. n. 48/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare U.S. MEZZOJUSO – (PA) – (Avverso squalifica calciatori ILARDI COSIMO e MANTEGNA GIOVANNI per 6 gare – GARA: MEZZOJUSO – VILLAGRAZIA DI CARINI del 04.11.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A”) – C.U. n. 25 del 7.11.2007 - Proc. n. 48/A L’arbitro della gara a margine riportata riferiva sul rapporto che a fine gara, i calciatori della Società Mezzojuso, Ilardi Cosimo e Mantenga Giovanni gli si avvicinavano, togliendosi la maglia, profferendo nei suoi confronti parole offensive e cercando contemporaneamente di farlo cadere con sgambetti senza riuscirvi. Gli stessi, reiteravano poco dopo tale condotta offensiva entrando nel suo spogliatoio dal quale venivano allontanati dai Dirigenti locali. Il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 25 del 7.11.2007, infliggeva agli stessi n. 6 gare di squalifica. Avverso tale punizione ha presentato rituale appello la Società “Mezzojuso sorpresa e stupita dalla pesantezza delle sanzioni”, riconducendo la condotta dei propri tesserati ad un contegno semplicemente irriguardoso. Si ritiene, altresì, sorpresa e ritiene pertanto impossibile che “contemporaneamente due calciatori potessero sgambettare l’arbitro” e chiede infine una riduzione della pena inflitta. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: Sul rapporto di gara è descritto in maniera inequivocabile il comportamento dei calciatori suddetti avvenuto al termine della gara e reiterato poco dopo, Si disattende inoltre la sorpresa della Società appellante in ordine alla contemporaneità dello sgambetto perpetrato ai danni dell’arbitro dai due calciatori; Le condotte attribuite ai tesserati, Ilardi Cosimo e Mantegna Giovanni , appaiono confermate in tutta la loro rilevanza ai fini disciplinari; Pur nondimeno, tenuto conto che tra i calciatori ed il Direttore di gara, non vi è stato alcun contatto fisico, si ritiene di riformare il provvedimento assunto in primo grado come in dispositivo riportato, pur ritenendo oltremodo censurabile il contegno dei suddetti nei confronti dell’arbitro; P.Q.M. DELIBERA: Di squalificare per 5 gare i calciatori Ilardi Cosimo e Mantegna Giovanni della Società U.S. Mezzojuso; Senza addebito di tassa.
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