COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 235/07-cr. Reclamo della U.S Arcille avverso dec. Del G.S Regionale . Inibizione Priori Francesco fino al 07 . 04. 2009. (C.U 55 del 07.06.2007 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 235/07-cr. Reclamo della U.S Arcille avverso dec. Del G.S Regionale . Inibizione Priori Francesco fino al 07 . 04. 2009. (C.U 55 del 07.06.2007 ) Con missiva del 21.06.2007 , la U.S Arcille chiede una revisione del provvedimento indicato in oggetto , assunto dal G.S Regionale chiamato a pronunciarsi su fatti accaduti durante la gara Arcille / castell’azzara del 3 iugno 2007 valida per i Play-Out di seconda categoria. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiche’ inviato oltre i termini. Lo stesso doveva essere proposto entro il DECIMO giorno successivo alla sua pubblicazione (art 42 comma 5 C.G.S ) e cioe’ entro il 18 giugno ( essendo il 17 giugno festivo). L’averlo spedito il giorno 21 giugno , lo rende inammissibile ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 9. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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