COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 230/07-cr . reclamo del Sig. Merli Marco , tesserato Telcosistemi , avverso dec. Del G.S Provinciale di Livorno . Squalifica fino al 15.11.2007 ( C.U 50 del 06.06.2007) 231/07-cr . reclamo del Sig. Lemmi Jonathan , tesserato Telcosistemi , avverso dec. Del G.S Provinciale di Livorno . Squalifica per 6 gare ( C.U 50 del 06.06.2007) 232/07-cr . reclamo del Sig. Fantoni Iacopo , tesserato Telcosistemi , avverso dec. Del G.S Provinciale di Livorno . Squalifica per 6 gare ( C.U 50 del 06.06.2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 230/07-cr . reclamo del Sig. Merli Marco , tesserato Telcosistemi , avverso dec. Del G.S Provinciale di Livorno . Squalifica fino al 15.11.2007 ( C.U 50 del 06.06.2007) 231/07-cr . reclamo del Sig. Lemmi Jonathan , tesserato Telcosistemi , avverso dec. Del G.S Provinciale di Livorno . Squalifica per 6 gare ( C.U 50 del 06.06.2007) 232/07-cr . reclamo del Sig. Fantoni Iacopo , tesserato Telcosistemi , avverso dec. Del G.S Provinciale di Livorno . Squalifica per 6 gare ( C.U 50 del 06.06.2007) I provvedimenti indicati in epigrafe , che in questa sede vengono riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva , vengono impugnati “nell’interesse di ognuno di loro“ con atto non sottoscritto dai tesserati ma redatti da un legale delegato, con mandato ”ad lites“ apposto a margine degli atti medesimi e rivolti ad annullare o mitigare le sanzioni subite. I reclami sono inammissibili. L’articolo 29 del vigente C.G.S., infatti, legittima a proporre reclamo avverso le sanzioni disciplinari direttamente le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che vi abbiano interesse con ciò affermando la natura esclusivamente personale dell’atto di impugnazione, principio dal quale scaturisce implicitamente che la rappresentanza processuale è istituto estraneo alla normativa federale. Tale ultimo concetto trova specifica conferma nel punto 6 dell’articolo 30 del C.di G.S. allorché si afferma che le parti interessate possono farsi assistere da persona di loro fiducia nel dibattimento (…in tutti i casi in cui sono presenti le parti….), assistenza che è cosa ben diversa dalla legittimazione a sottoscrivere il reclamo. D’altra parte la firma apposta a margine dell’atto non può essere considerata sottoscrizione valida a legittimarlo, rappresentando essa unicamente il conferimento della procura “…..non potendosi ( il conferimento, n.d.r. ) univocamente interpretare come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto.” ( CAF, C.U. n° 12/ 1989 ). Perché ciò accada è, infatti, necessaria la prova in atti che il rilascio della procura sia avvenuta in un momento antecedente alla redazione della dichiarazione di impugnazione, circostanza in questa sede non provata. Ritiene opportuno ancora la C.D. far rilevare come la norma di diritto sportivo, in quanto norma a carattere speciale, ha la prevalenza su quella generale ed è unicamente ad essa che i tesserati e gli enti affiliati debbono fare riferimento. I principi appena enunciati, comunque, costituiscono ormai “ius receptum“ nella giurisprudenza della C.A.F,. come risulta dalle sentenze riportate sui C.U. n° 16/1982 ; 12/1989, nn. 28-29 / 2001. Da ultimo infine la Corte, decidendo in tema di controversia economica, ha ancora una volta confermato il principio sopraenunciato, sulla base di giurisprudenza definita “consolidata e pacifica“, la inammissibilità di un reclamo del tesserato” non redatto e sottoscritto da lui, ma da un procuratore legale, cui ha conferito mandato ad lites mediante delega a margine dell’atto contenente la dichiarazione di impugnazione” ( C.U. nn. 43 – 44 / C / 2003 ) . P . Q . M . la C.D. dichiara inammissibili i reclami disponendo l’incameramento della tassa relativa.
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