COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2007 Decisione del Giudice Sportivo COPPA ITALIA – SERIE D GARA DEL 17/10/2007 ASD POMIGLIANO – SAVOIA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2007
Decisione del Giudice Sportivo
COPPA ITALIA - SERIE D
GARA DEL 17/10/2007 ASD POMIGLIANO – SAVOIA
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla FC Savoia con il quale, deducendosi che la ASD Calcio Pomigliano, per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, ha impiegato dal 19° al 21° minuto del secondo tempo un solo giocatore della classe 1988, chiede venga inflitta alla squadra ospitante la punizione sportiva della perdita della gara;
- rilevato che da referto di gara risulta che la ASD Pomigliano ha inizialmente schierato in campo i seguenti calciatori giovani:
- - Vigliotti Arcangelo (87)
- - Imbraco Giuseppe ( 87)
- - Cerilli Arminio ( 88 )
- - Pignarosa Ciro ( 88 )
- - Pirozzi Nicolo’ ( 89 )
- rilevato che la predetta società ha proceduto nel corso della gara alle seguenti sostituzioni:
- - al 18° del secondo tempo il n° 3 Cerilli ( 1988 ) veniva sostituito dal n° 13 Viscido (1989 );
- - al 21° del secondo tempo, il n° 11 Pirozzi (1989) veniva sostituito dal n° 16 Genco ( 1973 )
- rilevato che in forza delle suindicate sostituzioni la ASD Somigliano è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara quattro calciatori “giovani “ così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
- - 1 nato dal 1° gennaio 1987 in poi;
- - 2 nati dal 1° gennaio 1988 in poi;
- - 1 nato dal 1° gennaio 1989 in poi;
- considerato che il mancato impiego nel corso della gara in oggetto ( dal 18° minuto del secondo tempo al 21 minuto del secondo tempo ) di un calciatore della classe 1988 comporta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi del C.U. n° 1 del 1° luglio 2007 ed ai sensi dell’art.17, comma 5°, lett.a) del CGS;
PQM
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla società ASD Pomigliano la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.