COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 17/10/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 23/09/2007 SANTARCANGELO – FERALPI LONATO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 17/10/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 23/09/2007 SANTARCANGELO – FERALPI LONATO
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 26 del 26/09/2007;
- Rilevato che la società Feralpi Lonato non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- Rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 5 del CGS;
P.Q.M.
Delibera:
1. di dichiarare inammissibile il reclamo;;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: SANTARCANGELO – FERALPI LONATO 1-1
3. di addebitare sul conto della società Feralpi Lonato la tassa di reclamo.