COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 31/10/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 02/09/2007 SANREMESE – LAVAGNESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 31/10/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 02/09/2007 SANREMESE - LAVAGNESE
Il Giudice Sportivo,
Letti gli atti
premesso
- che la U.S.D Lavagnese ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare avverso l’omologazione della gara di cui all’oggetto per violazione dell’art.17, comma 5, lett.a) del CGS, chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara a carico della U.S.Sanremese;
- che la Commissione Disciplinare, ritenuta la propria incompetenza, ha rimesso gli atti a questo Giudice ai sensi dell’art.29 del CGS;
osserva:
il provvedimento richiesto dalla U.S.D. Lavagnese rientra, come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, tra quelli di competenza del Giudice Sportivo.
Preliminare all’esame del merito del preposto reclamo è l’esame circa la sua ammissibilità.
Ai sensi dell’art.29, comma 4, lett.b) del CGS, il procedimento innanzi al Giudice Sportivo è istaurato “su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce”. L’art. 38, comma 7 del CGS prescrive, inoltre, che il preannuncio di reclamo debba essere effettuato esclusivamente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.
Nel caso che ne occupa la U.S.D. Lavagnese non ha fatto precedere il reclamo dal prescritto preannuncio nei termini e con le modalità di cui alle norme succitate.
La irregolare procedure rende inammissibile il reclamo e preclude l’esame del merito.
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla U.S.D Lavagnese;
2. dispone che la tassa di reclamo venga addebitata sul conto della U.S.D. Lavagnese.