COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 7/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 14 OTTOBRE 2007 A.S.CESENATICO CHIMICART – POL.VIRTUS CASTELFRANCO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 7/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 14 OTTOBRE 2007 A.S.CESENATICO CHIMICART – POL.VIRTUS CASTELFRANCO Il Giudice Sportivo - Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Pol. Virtus Castelfranco osserva la Pol. Virus Castelfranco chiede che sia applicata alla A.S. Cesenatico Chimicart la sanzione della perdita della gara “per inadempimento al regolamento”. A sostegno del reclamo la Pol. Virtus Castelfranco deduce che, nel corso del secondo tempo della gara di cui all’oggetto, a seguito di una sostituzione effettuata dalla squadra avversaria, era entrato in campo un calciatore con un numero di maglia diverso da quello con cui lo stesso era indicato in distinta. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Risulta in punto di fatto: - Che al 22° minuto del secondo tempo la A.S.Cesenatico aveva richiesto l’autorizzazione a sostituire il calciatore n°11 (Muratori W.) con il n°14 (Vendrame M.) e che sul foglietto relativo alla sostituzione era stato erroneamente scritto “ Vendrame n°13”; - Che al Vendrame, entrato in campo con la maglia n°13, era stata, dopo circa due minuti di gioco, sostituita la maglia con quella recante l’esatto n°14, posto che uno degli Assistenti Arbitrali aveva immediatamente fatto rilevare l’errore al Dirigente della A.S. Cesenatico. A parere di questo Giudice l’episodio innanzi riportato non ha in alcun modo influito sulla sostanziale regolarità della gara, tenuto conto sia dell’assoluta certezza circa l’ identità fisica del calciatore entrato in campo in sostituzione del calciatore n°11, sia del lasso di tempo (circa due minuti) intercorsi tra l’entrata in campo del Vendrame ed il cambio della maglia effettuato dal medesimo. Si è trattato di una lieve anomalia che non ha compromesso la regolarità della gara e non ha influito sullo svolgimento della stessa, non avendo in alcun modo inciso sulla fisionomia della competizione e non avendo provocato squilibri tra le compagini. P.Q.M. Delibera: 1. di respingere il reclamo proposto dalla Pol. Virtus Castelfranco; 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: CESENATICO – V.CASTELFRANCO 3-0 3. di addebitare sul conto della Pol. Virus Castelfranco la tassa di reclamo.
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