COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 7/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 07/10/2007 ARRONE – MACERATESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 7/11/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 07/10/2007 ARRONE - MACERATESE
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 30 del 10/10/2007;
- Rilevato che la società Maceratese non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- Rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 5 del CGS;
P.Q.M.
Delibera:
1. di dichiarare inammissibile il reclamo;;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: ARRONE – MACERATESE 2-0
3. di addebitare sul conto della società Maceratese la tassa di reclamo.