COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 28/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DELL’ 11 NOVEMBRE 2007 A.S.CALCIO FASANO – MATERA F.C.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 28/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DELL’ 11 NOVEMBRE 2007 A.S.CALCIO FASANO – MATERA F.C. Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. Calcio Fasano ; - lette le controdeduzioni del Matera F.C.; - rilevato che la A.S. Calcio Fasano deduce, a sostegno del reclamo, che il calciatore Ancora Cristiano non aveva titolo a partecipare alla gara di cui all’oggetto per la sua irregolare posizione ai fini del tesseramento, essendo stata la richiesta di trasferimento dall’originaria loro squadra di appartenenza ( Polisportiva F.C.Lavello) sottoscritta, in data 27 ottobre 2007 dal Sig. Gerardi Vito il quale aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Polisportiva F.C. Lavello in data antecedente, e precisamente il 23 ottobre 2007; - rilevato che la società reclamante chiede infliggersi alla Matera F.C. la punizione sportiva della perdita della gara per essere stata la richiesta di trasferimento del suindicato calciatore sottoscritta da soggetto non legittimato;; - ritenuto che, ai sensi dell’art. 37, 1° comma, delle NOIF, ogni variazione relativa al tesseramento dei Dirigenti, da comunicarsi agli organi competenti entro venti giorni dal suo verificarsi, ha, agli effetti federali, efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione; - rilevato che la comunicazione del Signor Gerardi Vito, avente ad oggetto le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Polisportiva F.C. Lavello, è stata ricevuta dal competente Comitato in data 5 novembre 2007, prot. N.004180, in data, cioè, successiva allo svolgimento della gara; - ritenuto pertanto che il calciatore Ancora Cristiano aveva pieno titolo a partecipare alla gara di cui all’oggetto; PQM Delibera: 4) di respingere il reclamo; 5) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S. Calcio Fasano – Matera F.C. 0-2; 6) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società reclamante
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