COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 28/11/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 28 OTTOBRE 2007 POMIGLIANO CALCIO – S.FELICE NORMANNA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°53 del 28/11/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 28 OTTOBRE 2007 POMIGLIANO CALCIO – S.FELICE NORMANNA
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.41 del 31102007 ;
- Rilevato che la società A.S.D.San Felice Normanna non ha dato seguito al preannuncio di
reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- Rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.
33, comma 5 del CGS;
P.Q.M.
Delibera:
1. di dichiarare inammissibile il reclamo;;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Pomigliano – San Felice Normanna 3-3
3. di addebitare sul conto della società reclamante la tassa di reclamo.
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