LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 26/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea DA ROLD/A.C.BELLUNO 1905 S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 26/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea DA ROLD/A.C.BELLUNO 1905 S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/7/2007 il sig.Andrea DA ROLD si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.BELLUNO 1905 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007
Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.4.500,00.
La Società inviava un fax con le proprie controdeuzioni in data 9/11/2007, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza veniva dichiarato nullo a tutti gli effetti.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.BELLUNO 1905 S.r.l. ,al pagamento in favore del sig.Andrea ROLD, della somma di €.4.500,00
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.