LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 26/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco TARANTINO/A.S.D.CAMPOBELLO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 26/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco TARANTINO/A.S.D.CAMPOBELLO Con reclamo inoltrato il 12/10/2007 a mezzo Raccomandata A.R. alla Commissione Accordi Economici, il sig.Francesco TARANTINO, asseriva di aver concluso con la Società A.S.D.CAMPOBELLO, un accordo economico per €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/07. Precisando di non aver mai percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico. Si rileva preliminarmente però che il ricorrente, non ha allegato al ricorso la prevista tassa reclamo di €.50,00 violando l’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P. Q. M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Francesco TARANTINO, nei confronti della Società A.S.D.CAMPOBELLO, per violazione dell’art.21 bis Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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