CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 aprile 2007 – Roma Softball Club ASD contro Federazione Italiana Baseball Softball
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 20 aprile 2007 – Roma Softball Club ASD contro Federazione Italiana Baseball Softball
LODO ARBITRALE
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE
PROF. FULCO LANCHESTER – ARBITRO
AVV. MARIO ANTONIO SCINO – ARBITRO
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport (Regolamento), nel procedimento di arbitrato (prot.
N. 2249 del 15 dicembre 2006) promosso da:
Roma Softball Club ASD, nella persona del Presidente p.t., Avv.
Massimo Vergara Caffarelli, che la rappresenta e difende, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, alla Via Boncompagni n. 47 (tel.
06.42020240 / fax 06.42390531)
attore
CONTRO
Federazione Italiana Baseball Softball, in persona del Presidente
Federale Sig. Riccardo Fraccari, rappresentata e difesa dall’Avv. Nuri
Venturelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla
Piazza Apollodoro n. 26 (tel. 06.3218226 – 06.3207701 / fax
06.3213383)
convenuta
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 26 settembre 2006 la Commissione Nazionale Attività
Amatoriale, istituita nell’ambito della Federazione Italiana Baseball
Softball, deliberava a carico di Roma Softball Club ASD la perdita della
gara con il punteggio di 7 a 0 per il Typewriters Novara, con riferimento
all’incontro svoltosi tra dette squadre in data 24 settembre 2006,
reputando che: «[…] la regola dell’obbligo di schierare un’atleta donna
non adduca alcun malinteso. Detta donna debba essere presente sia nella
fase di difesa si in quella di attacco. Quando si definisce “schierare in
campo” non si può fare riferimento solo alla fase di difesa perché gli atleti
sono sul campo anche nella fase di attacco. Quando si parla del c.d. buco
si specifica che ci sarà l’out automatico quindi il riferimento è chiaramente
alla battuta. Quando si dice che la donna può essere sostituita come
battitore da altra donna si presuppone che la donna debba presentarsi
nel box di battuta. Anche se nelle ultime versioni del regolamento tecnico il
battitore designato non viene più chiamato in questo modo e non si usa
più per definirlo la parola sostituto, la frase “ogni altra forma di
sostituzione” prefigura questa tipologia di avvicendamento […]».
Contro tale decisione, Roma Softball Club ASD proponeva istanza di
conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo
Sport, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al
medesimo organo.
All’udienza del 7 novembre 2006, era presente solo la ricorrente,
assistita dal proprio difensore, mentre nessuno compariva per la F.I.B.S.
In quella sede, il Conciliatore Prof. Francesco Tufarelli, dato atto
dell’assenza dei rappresentanti della Federazione, rinviava il
procedimento al giorno 15 novembre 2006.
Anche in tale data la Federazione Italiana Baseball Softball non
compariva, inviando, tuttavia, una nota con la quale esponeva la propria
posizione in merito al caso oggetto della conciliazione.
Il Conciliatore, pertanto, preso atto del mancato accordo tra le parti,
dichiarava estinta la procedura conciliativa.
Con atto depositato in data 15 dicembre 2006, prot. n. 2249, Roma
Softball Club ASD proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di
Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
Il 3 gennaio 2007, il Presidente della Camera di Conciliazione ed
Arbitrato per lo Sport, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI e 23
comma 1 del Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato
per lo Sport, nominava i seguenti Arbitri: Prof. Avv. Maurizio Benincasa
(Presidente), Prof. Fulco Lanchester (Arbitro) e Avv. Mario Antonio Scino
(Arbitro).
Gli Arbitri nominati esprimevano l’accettazione di cui all’art. 14 del
Regolamento e, successivamente, veniva fissata la prima udienza per il
giorno 7 febbraio 2007 presso la sede dell’arbitrato.
Roma Softball Club ASD formulava, nella propria istanza di arbitrato, le
seguenti conclusioni: «[…] In via principale: a) l’annullamento della
pronuncia della Commissione Attività Amatoriale della Federazione
Italiana Baseball Softball del 26 settembre 2006; b) l’omologazione della
gara del 24 settembre 2006 tra i Typewriters Novara e la Roma Softball
Club, con la vittoria 19-4 a favore di quest’ultima, così confermando il
risultato del campo; c) la revoca dell’assegnazione del titolo di Campione
Nazionale Amatori Fastpitch 2006; d) l’organizzazione, a cura e spese
della resistente, della finale del Campionato Italiano Amatori Softball
Fastpitch 2006 tra l’istante e il Santo Domingo Desio. In via subordinata:
disporre la ripetizione dell’incontro tra i Typewriters Softball Club Novara
e la Roma Softball Club e in caso di vittoria dell’istante l’organizzazione, a
cura e spese della resistente, della finale del Campionato Italiano Amatori
Softball Fastpitch 2006 tra la società istante e il Santo Domingo Desio. In
via ulteriormente subordinata: condannare la Federazione Italiana
Baseball Softball al risarcimento a favore della Roma Softball Club della
somma di € 35.000,00 per tutti i danni dalla stessa patiti, sia sulla base
della documentazione depositata sia, per ciò che riguarda il c.d. danno
indiretto da perdita di chance, in via equitativa ex art. 1226 c.c. Il tutto
con vittoria di diritti, onorari e spese per la difesa e per i diritti, onorari e
spese del collegio arbitrale oltre spese del procedimento di conciliazione
[…]».
Con atto del 22 dicembre 2006, la Federazione Italiana Baseball Softball
si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti
conclusioni: «[…] In via preliminare, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del
Regolamento della Camera: - dichiarare inammissibile ed improcedibile
l’avverso ricorso per inesistenza di valida clausola arbitrale e, comunque
per proprio difetto di competenza e giurisdizione. Sempre in via
preliminare: - dichiarare inammissibile e non ulteriormente procedibile
l’avversa azione per violazione delle norme sul litis consortio necessario
ove non venga integrato il contraddittorio, mediante chiamata in giudizio
della soc. Typewriters Softball Team Novara, Santo Domingo Desio, All
Blacks Ozzano alle quali la controversia è comune atteso che si chiede
l’annullamento di competizione alle quali tali squadre hanno partecipato.
Nel merito: nella denegata ipotesi il ricorso sia ritenuto procedibile e
sussistente la giurisdizione e competenza della Camera: - dichiarare
inammissibile l’avverso ricorso per assoluta genericità, insanabile difetto
di forma e/o, comunque, per carenza di legittimazione passiva della
F.I.B.S.; - respingere in ogni caso ogni e qualsivoglia pretesa della
ricorrente perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata; -
porre a carico della ricorrente ogni spesa del giudizio arbitrale nonché
ogni spesa competenza ed onorario di difesa […]».
All’udienza del 7 febbraio 2007, dopo l’esperimento infruttuoso del
tentativo di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del
contraddittorio, la discussione.
All’esito, il Collegio si riservava e assegnava alle parti i termini per il
deposito delle memorie conclusive e delle repliche.
MOTIVI
1.
Il Collegio è chiamato ad esaminare, in primo luogo, le eccezioni
preliminari formulate dalla parte resistente.
La difesa della Federazione deduce l’inammissibilità e l’improcedibilità
del ricorso per difetto di valido accordo arbitrale ovvero per difetto di
competenza e giurisdizione. In subordine, rileva in via preliminare
l’improcedibilità del ricorso per violazione del litis consortio necessario.
Quanto al primo motivo, richiamando il contenuto dell’art. 52 dello
Statuto F.I.B.S., si afferma che tale disposizione « […] regolamenta in
modo espresso che la procedura di ricorso alla Camera di Conciliazione e
Arbitrato del Coni è esperibile solo nella ipotesi di “soggetti affiliati e/o
tesserati” escludendo quindi l’ipotesi di “Enti Aderenti”. Inoltre, dalla
stessa norma statutaria viene esclusa la possibilità della procedura
arbitrale per i provvedimenti soggetti ad impugnazione nell’ambito
federale. Nel caso di specie ove la controparte avesse ritenuta la
Commissione Attività Amatoriali, organo competente ad irrogare la
sanzione della perdita della gara, avrebbe dovuto impugnare la decisione
avanti alla Commissione di Appello Federale, Giudice di Giustizia di II°
grado. L’omessa tempestiva impugnazione, ove si ritenga che il
provvedimento abbia natura di sanzione, renderebbe non più impugnabile
il provvedimento medesimo o comunque non legittimerebbe, a posteriore,
la competenza del Collegio Arbitrale della Ecc.ma Camera adita [...]».
In tal senso militerebbe anche l’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I, che
prevede la procedura arbitrale solo nel caso di controversie tra
Federazioni sportive e soggetti affiliati, tesserati o licenziati.
La difesa della parte resistente, inoltre, deduce l’incompetenza e il difetto
di giurisdizione della Camera sotto altro profilo.
Ad avviso della F.I.B.S., infatti, le materie nelle quali sarebbe esperibili il
rimedio arbitrale, ai sensi del D.L. 18 giugno 2003, n. 220, modificato
dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280, sarebbero esclusivamente quelle
richiamate dall’art. 8, comma 1, del Regolamento della Camera.
Il caso che qui occupa non rientrerebbe in nessuna di tali materie.
2.
Su tali temi, la parte ricorrente, nei propri scritti difensivi, ha osservato
che «[…] il provvedimento della Commissione Nazionale Amatori risulta
inappellabile e quindi da considerarsi tra quelli rientranti nelle ipotesi
prevista all’art. 3 sub 1 c) del Regolamento della Camera di Conciliazione
e Arbitrato dello Sport del C.O.N.I. […]».
D’altra parte, Roma Softball Club ha affermato che «[…] in assenza di
ulteriori preclusioni esplicite, agli enti aderenti debba
incontrovertibilmente riconoscersi, tra gli atri, il diritto di adire la camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI […]».
3.
L’eccezione della Federazione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
A mente dell’art. 12, comma 3°, dello Statuto del C.O.N.I., «[…] La
Camera ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che
contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati,
tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i
ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non
soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con
esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno
comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e delle
controversie in materia di doping […]».
Del resto, in virtù del comma 5° e del 7° della medesima disposizione,
«[…] Alla Camera può, inoltre, essere devoluta mediante clausola
compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia
in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati
[…] » e «[…] La disciplina prevista nel presente articolo in riferimento alle
Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle
Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove
previsto dai rispettivi statuti […]».
Infine, lo statuto C.O.N.I, prevede che «[…] Nelle materie riservate agli
organi di giustizia sportiva, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 19
agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni dalla legge 17 ottobre
2003, n. 280, è possibile il ricorso solo all’arbitrato irrituale […]» .
Quanto al Regolamento della Camera, all’art. 8 è previsto che «[…] 1. Ai
sensi dell’art. 3, comma 1, ultimo capoverso, legge 17 ottobre 2003, n
280, le procedure arbitrali disciplinate nel presente Titolo si applicano,
alternativamente: a) quando sia previsto, anche mediante una specifica
clausola compromissoria, nello statuto di una Federazione sportiva
nazionale; b) quando sia sottoscritta una clausola compromissoria negli
atti di tesseramento, di affiliazione o di domanda di iscrizione ai
campionati; c) quando vi sia comunque, tra le parti di una controversia
riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dello Statuto
del CONI o di una Federazione sportiva nazionale. 2. La procedura di
arbitrato di cui alla lettera a) del precedente comma 1 è ammissibile a
condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione
sportiva nazionale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad
impugnazione nell’ambito della giustizia federale. 3. L’arbitrato, inoltre,
non può essere instaurato per le controversie di cui al precedente art. 4,
comma 4 del presente Regolamento […]».
Mette conto menzionare anche le norme dello Statuto F.I.B.S. e, in
particolare, l’art. 52 e l’art. 10.
In base al primo, «[…] Le controversie che contrappongono la FIBS a
soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia
definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita
presso il CONI, a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi
interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad
impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle
controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato
l’irrogazione si sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di
doping […]».
Infine, l’art. 10, comma 2°, dello Statuto F.I.B.S. prevede che «[…] Agli
Enti Aderenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
agli Affiliati, con assoluta esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi
Assemblea federale nazionale e territoriale […]».
Ebbene, tutte le norme testé citate, relative all’arbitrato sportivo, tanto
nello Statuto C.O.N.I. e nello Statuto Federale F.I.B.S., quanto nel
Regolamento della Camera, sono emanate con riferimento ad affiliati e
associati.
Bisogna precisare che per tali soggetti la partecipazione alla procedura
arbitrale, in caso di controversia, non costituisce solo esercizio di un
diritto, bensì si sostanzia anche in un onere, conseguente alla rinuncia
alla generale competenza dell’A.G.O., realizzata una volta per tutte con
la domanda di affiliazione o associazione, ovvero di volta in volta, con la
redazione di apposito accordo arbitrale.
Sicché, per ottenere l’accertamento dei propri diritti o per
l’impugnazione di taluni atti, il soggetto stipulante la convenzione
arbitrale deve adire la Camera di Conciliazione e Arbitrato.
Le norme che prevedono l’accesso all’arbitrato sportivo sono di stretta
interpretazione, proprio perché realizzano una limitazione al diritto dei
soggetti affiliati o tesserati al giudice naturale stabilito per legge.
Conseguentemente, esse non possono estendere i propri effetti per via di
interpretazione analogica o estensiva, e dispiegare la propria precettività
su soggetti diversi da quelli individuati.
Roma Softball Club non è un soggetto affiliato alla F.I.B.S., rivestendo la
qualifica di Ente Aderente, ai sensi dell’art. 10, comma 1°, dello Statuto,
e non ha esplicitamente aderito alla clausola compromissoria contenuta
nell’art. 52 dello Statuto.
A tele conclusione deve pervenirsi anche in considerazione della tecnica
redazione dell’art. 10 dello Statuto.
Infatti, se è pur vero che tale ultima norma prevede che «[…] agli Enti
Aderenti si applicano […] le disposizioni relative agli affiliati […]», è pure
precisato che ciò possa avvenire in quanto le norme dettate per gli
affiliati siano «[…] compatibili […]».
Tali certamente non possono essere le norme cd. bilaterali, ossia quelle
che, prevedendo poteri e diritti in capo a più soggetti, richiedono la
collaborazione di tutte le parti per la realizzazione dell’effetto previsto
dalla fattispecie.
Allora, non essendo previsto esplicitamente che agli Enti Aderenti si
applichi l’art. 52 dello Statuto F.I.B.S. e non essendo possibile
ricomprendere tale norma nel contenuto del rinvio generale operato
dall’art. 10 dello Statuto, si deve concludere che non sussista alcuna
clausola arbitrale applicabile nei rapporti tra Federazione e Ente
Aderente.
Perciò, in assenza di valida clausola compromissoria, e non essendovi
agli atti prova di altro accordo volto ad estendere ai soggetti comparenti
il regime arbitrale previsto dalle norme citate, si deve concludere che
Roma Softball Club non sia un soggetto nei confronti del quale questo
Collegio abbia competenza decisoria.
Confermano una simile ricostruzione anche le altre norme citate, dello
Statuto C.O.N.I. e del Regolamento della Camera, che non menzionato
mai soggetti diversi da affiliati, tesserati e licenziati.
4.
Per i motivi appena evidenziati, il Collegio reputa di non avere
competenza a conoscere della controversia per mancanza della clausola
compromissoria.
Peraltro, ove pure, per assurdo, si volesse astrattamente predicarne la
sussistenza, si dovrebbe pur sempre escludere la procedibilità della
domanda arbitrale.
Infatti, risulta che i rimedi interni alla Federazione per la risoluzione
delle controversie non siano stati esauriti.
A tal riguardo, la decisione con la quale la Commissione Attività
Amatoriale ha provveduto ad irrogare la sanzione de qua avrebbe dovuto
essere impugnata avanti alla Commissione di Appello Federale, in virtù
del combinato disposto degli artt. 3.05, 4.06, 4.07 e 4.08 del
Regolamento di Giustizia della F.I.B.S.
La mancata impugnazione nei termini stabiliti rende il dictum della
C.A.A. res judicata, con conseguente effetto preclusivo di qualsiasi
competenza di questo Collegio.
5.
Pur accertata, ai fini del decidere, l’incompetenza di questo Collegio,
esso non può esimersi dal rilevare, anche alla luce della particolare
delicatezza della controversia, l’anomalia determinata dallo Statuto
F.I.B.S.
Allo stato, infatti , agli Enti Aderenti, a mente dell’art. 10.2 dello Statuto
F.I.B.S., mentre si applicano – in generale - le disposizioni relative agli
affiliati, non possono applicarsi quelle relative all’arbitrato sportivo.
Queste ultime non possono ricevere applicazione per ragioni non
inerenti all’opportunità, ma esclusivamente per motivi di tecnica
redazionale della norma di rinvio.
Non essendovi nessuna ragione di diritto che precluda l’estensione del
rimedio arbitrale anche agli Enti Aderenti, questo Collegio, de iure
condendo, auspica che gli organi federali competenti esaminino la
questione per assumere i provvedimenti normativi reputati più
opportuni.
6.
L’accoglimento dell’eccezioni preliminari sopra esaminate rende
assorbite le altre domande ed eccezioni formulate dalle parti.
7.
Le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono
il principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio
delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione,
dichiara l’improcedibilità della domanda di Roma Softball
Club ASD per incompetenza del Collegio a conoscere della
controversia, per le ragioni di cui in motivazione;
fermo il vincolo di solidarietà, condanna Roma Softball Club
ASD al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato,
liquidate dalla Camera come da Regolamento;
condanna Roma Softball Club ASD al pagamento delle
spese di lite sostenute dalla F.I.B.S., che si liquidano in
complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.
come per legge;
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2007, nella conferenza personale degli
arbitri e con voti unanimi.
F.to Maurizio Benincasa
F.to Fulco Lanchester
F.to Mario Antonio Scino