CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 1 agosto 2007 – Pallacanestro Reggiana Srl contro FIP

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 1 agosto 2007 – Pallacanestro Reggiana Srl contro FIP IL PRESIDENTE VISTO l’art. 12 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI il 23 marzo 2004 ed approvato con D.M. del 23 giugno 2004; VISTO il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Camera”), approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 3 febbraio 2005 con propria deliberazione n. 1303 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro (“Regolamento particolare”) e la relativa Tabella dei diritti, onorari e spese per la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Tabella) approvati dalla Giunta Nazionale del CONI in data 16 maggio 2006 con propria deliberazione n. 224 e ratificati dal Consiglio Nazionale in data 12 luglio 2006 con propria deliberazione n. 1337 ed in particolare l’art. 2.2; CONSIDERATO che la Pallacanestro Reggiana Srl, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig. Stefano Landi, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfredo Bassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia alla Via Emilia Ospizio n. 48 (tel. 0522333990 / fax 0522333982 / e.mail bassi.terzi@bassiterzistudiolegale.it) ha presentato istanza di arbitrato ex art. 5 del Regolamento Particolare, iscritta al registro dell’Ufficio di Segreteria in data 31 luglio 2007 al prot. n. 1424, nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro; ESAMINATI gli atti; D I C H I A R A inapplicabile il Regolamento particolare all’istanza di arbitrato di cui in premessa e, conseguentemente, l’istanza stessa è da considerarsi improcedibile. Roma, 1 agosto 2007 F.to Pier Luigi Ronzani
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