CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 1 agosto 2007 – Andrea TUMINO contro FIP

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 1 agosto 2007 – Andrea TUMINO contro FIP Il Collegio Arbitrale composta da: Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente Avv. Ciro Pellegrino Arbitro Avv. Massimo Ciardullo Arbitro Riunito in conferenza personale in Roma in data 1.8.2007 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento arbitrale promosso da: Andrea TUMINO, rapp.to e difeso dall’avv. Enrico Cassì ed elettivamente dom.to presso lo studio di questi in Ragusa, via Archimede n. 18 - attore - contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113, in persona del Presidente Federale pro tempore, prof. Fausto Maifredi, rapp.ta e difesa dagli avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente dom.ta presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie n. 106 - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con istanza di arbitrato del 6.6.2007, prot. n. 1095, il sig. Tumino ha dedotto che: - con deliberazione del Consiglio Federale n. 300 del 23/24 marzo 2007, C.U. n. 662 del 26 marzo 2007, la FIP ha emanato le Disposizioni Organizzative Annuali per l’anno sportivo 2007/2008; - all’art. 5 di tali Disposizioni sono previsti dei limiti anagrafici alla possibilità di esercitare l’attività agonistica, nei campionati nazionali maschili di serie B/E, B e C, per gli atleti non professionisti nati prima dell’1.1.1975; - tali limiti consistono nel fatto che, in ciascuno dei suddetti tornei, non è possibile schierare a referto più di tre atleti over 32; - la disposizione de qua è illogica, viola lo Statuto della FIP e quello del CONI e si pone in contrasto con norme e principi di rango costituzionale nonché con norme e principi comunitari e sovranazionali; - non esistono, all’interno dell’ordinamento federale, organi di giustizia competenti a delibare la detta deliberazione. Tutto ciò premesso, il sig. Tumino, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha attivato la procedura arbitrale chiedendo, previo accertamento dell’iniquità, illogicità ed illegittimità dell’art. 5 delle Disposizioni Organizzative Annuali, la revoca, l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della disposizione normativa impugnata. Con memoria del 15.6.2007, prot. n. 1145, la Federazione Italiana Pallacanestro ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato, chiedendone comunque il rigetto anche nel merito stante l’assoluta infondatezza della domanda. In data 23.7.2007 si è tenuta la prima udienza nel corso della quale le parti, dopo aver ribadito e precisato le loro rispettive posizioni, hanno autorizzato il Collegio a rendere noto anticipatamente il solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Innanzi tutto vanno disattese le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità della domanda sollevate dalla FIP. 1.1. Secondo quest’ultima, l’improcedibilità dovrebbe essere pronunciata per non avere l’istante previamente proposto i ricorsi previsti nell’ambito della giurisdizione domestica. Sennonché, sul punto, il Collegio ritiene di uniformarsi ad una precedente decisione della Camera (lodo Petrucci – Tobia/Federazione Italiana Pallacanestro del 16.9.2003) nella quale, correttamente e con motivazione che si condivide, le decisioni del Consiglio Federale sono state ritenute inimpugnabili sul presupposto, da un lato, che non esiste una norma ad hoc che ne preveda l’impugnativa con individuazione dell’organo competente cui proporla e, dall’altro, che, ritenerle impugnabili, significherebbe porre al vertice della Federazione un organismo diverso dal Consiglio Federale. Orbene, la mancata previsione, all’interno dell’ordinamento federale, di rimedi da esperire nei confronti delle deliberazioni del Consiglio Federale rende pienamente procedibile l’istanza di arbitrato presentata dal sig. Tumino, dato che, ai sensi dell’art. 8, 2° comma, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, “La procedura di arbitrato . . . . . è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale”. 1.2. Altrettanto infondata è l’eccezione di inammissibilità, formulata sotto il profilo della carenza di interesse ad agire. In realtà, a ben guardare, esso non può dirsi inesistente. Per convincersene, è sufficiente sottolineare che il sig. Tumino si trova nella condizione di essere un “atleta over 32” e rientra quindi nel novero dei soggetti ai quali è applicabile il limite anagrafico di cui all’art. 5 delle Disposizioni Organizzative Annuali. E’ allora evidente che il requisito previsto dall’art. 100 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza, sussiste certamente nel caso di specie e va ravvisato nell’utilità pratica, diretta ed immediata (revoca, annullamento e/o declaratoria di inefficacia della disposizione normativa impugnata), che l’istante può ottenere con il provvedimento richiesto a questo Collegio. 2. Venendo al merito, va detto che la domanda avanzata dal sig. Tumino non può essere accolta. La deliberazione del Consiglio Federale impugnata dall’istante non è in alcun modo sindacabile perché è stata adottata nell’ambito delle prerogative ad esso riconosciute dallo Statuto tra le quali vi è anche il potere organizzativo. Il suo esercizio, ovviamente, deve avvenire nel rispetto delle leggi, oltre che delle normative federali, che ne costituiscono l’unico limite; di conseguenza gli atti in cui si estrinseca il potere organizzativo del Consiglio Federale sono senz’altro legittimi tutte le volte in cui, come nel caso di specie, il detto limite non venga superato. La norma che vieta di schierare a referto più di tre atleti over 32 – la cui ratio, probabilmente, va individuata nell’esigenza di promuovere e favorire la formazione dei vivai giovanili e la partecipazione dei giovani atleti alle competizioni sportive - non è in contrasto con le finalità e gli scopi fissati dagli Statuti della FIP e del CONI. In particolare, in relazione a quest’ultimo, vale la pena sottolineare che la previsione del suddetto divieto, neppure in astratto, potrebbe configurare una lesione del principio di “partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità”, dato che l’espressione “partecipazione all’attività sportiva” deve essere interpretata in senso ampio e non intesa nell’accezione riduttiva di mera “partecipazione alle gare di campionato”. Allo stesso modo, la disposizione in esame non viola alcuna norma dell’ordinamento statale e di quello comunitario. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinte, così statuisce: 1. rigetta la domanda proposta dal Sig. Andrea Tumino; 2. compensa tra le parti le spese di lite; 3. pone le spese della presente procedura, a titolo di onorari e spese del Collegio Arbitrale, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna di esse; 4. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità ed in conferenza personale degli arbitri il giorno 1 agosto 2007. F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Ciro Pellegrino F.to Massimo Ciardullo
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