CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 settembre 2007 – GIAN PAOLO ROLLI contro Federazione Italiana Sport Equestri – Sigg.ri CESARE CROCE, FRANCESCO GALLO, ANDREA PAUL GROSS, FEDERICO FORCELLONI, ANTONIO MASTRANGELO, ANTONIO MATELLA, ANTONIO VERRO, FRANCESCO BUSSU, GIUSEPPE BONOMI, LODOVICO NAVA e Sig.ra MARIA GRANDINETTI GIGANTE
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 28 settembre 2007 – GIAN PAOLO ROLLI contro Federazione Italiana Sport Equestri - Sigg.ri CESARE CROCE, FRANCESCO GALLO, ANDREA PAUL GROSS,
FEDERICO FORCELLONI, ANTONIO MASTRANGELO, ANTONIO MATELLA,
ANTONIO VERRO, FRANCESCO BUSSU, GIUSEPPE BONOMI, LODOVICO
NAVA e Sig.ra MARIA GRANDINETTI GIGANTE
IL C O L L E G I O A R B I T R A L E
così composto:
Prof. Avv. Ferruccio Auletta in qualità di Presidente del Collegio
Arbitrale, ai sensi del Regolamento della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport;
Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Arbitro nominato ai sensi del
Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport;
Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Arbitro nominato ai sensi del
Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport;
nel procedimento promosso da:
GIAN PAOLO ROLLI, nato a Medesano (PR), il 9 dicembre 1949, residente in
Roseto degli Abruzzi (TE), Via Giotto n. 8, rappresentato e assistito dagli avv.ti
Ruggero Stincardini e Maila Rocchi, ed elettivamente domiciliato presso il loro
studio in Perugia, Via Martiri dei lager n. 92/A;
- istante -
contro
Federazione Italiana Sport Equestri (“F.I.S.E.”), con sede legale in Roma, Viale
Tiziano n. 74, in persona del Presidente p.t., ing. Cesare Croce, rappresentata e
assistita dall’ avv. Leonardo Gnisci, ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in Roma, Via G. Pisanelli n. 2,
- resistente -
e altresì contro
Sigg.ri CESARE CROCE, FRANCESCO GALLO, ANDREA PAUL GROSS,
FEDERICO FORCELLONI, ANTONIO MASTRANGELO, ANTONIO MATELLA,
ANTONIO VERRO, FRANCESCO BUSSU, GIUSEPPE BONOMI, LODOVICO
NAVA e Sig.ra MARIA GRANDINETTI GIGANTE
- altre parti convenute non costituite -
ha emesso il seguente
LODO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con istanza di arbitrato, presentata alla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. (“Camera di Conciliazione”), il Sig. Gian Paolo
Rocchi richiedeva di:
a) annullare il Programma del Dipartimento Salto Ostacoli per il 2007,
predisposto […] e la relativa delibera di approvazione del Consiglio
Federale della F.I.S.E. –omissis-;
b) annullare […] la delibera […] con la quale sono stati costituiti il
Dipartimento Salto Ostacoli e la Commissione del Dipartimento –
omissis-;
c) annullare lo Statuto della F.I.S.E., negli artt. 4, 9, 11, 14, 18, 23, 28,
33, 38 e 40 –omissis-;
d) annullare […] la delibera con la quale sono stati eletti il Presidente
Federale, i Vice Presidenti ed il Consiglio Federale attualmente in
carica nonché tutti gli organi che comunque sono stati eletti all’
assemblea nazionale; e per l’effetto dichiararedecuti tutti i predetti
Organi federali –omissis-;
e) dichiarare (in ogni caso) l’illegittimità della automatica richiesta ai
Cavalier, e dell’automatica valenza nei confronti dei Proprietari di
cavalli sportivi,i della Carta etica, della Dichiarazione di disponibilità
all’attività agonistica delle squadre nazionali, nonchè delle modalità
di selezione per i concorsi internazionali, tutto così come introdotto
con il Programma del Dipartimento Salto Ostacoli per il 2007,
predisposto dalla Commissione del Dipartimento Salto Ostacoli ed
approvato dal Consiglio federale della F.I.S.E. in data 12-13 marzo
2007 –omissis-;
f) annullare qualsiasi altro atto presupposto e/o conseguente;
g) disporre […] il riconoscimento da parte della stessa F.I.S.E. della
componente dei Proprietari dei cavalli sportivi –omissis-;
h) disporre […] il riconoscimento da parte della stessa F.I.S.E. del diritto
dell’istante […] di partecipare all’attività federale con diritto di voto
a suffragio e con diritto di fare parte dei suoi organi primari e
periferici nonché delle sue Aree generali, dei suoi Dipartimenti e delle
sue Commissioni con attribuzione di una quota di rappresentanti non
inferiore al 35% –omissis-;
i) condannare la F.I.S.E. [...] ed ogni altro convenuto eventualmente
resistente alle domande dell’istante […] a risarcire i[l] ricorrente[e] di
tutti i danni patiti e patendi […]; a sostenere integralmente ed
esclusivamente le spese di funzionamento del Collegio arbitrale […] e
[le] spese sostenute per la difesa –omissis-;
j) pronunciare ogni e qualsiasi altro provvedimento utile agli effetti di
quanto domandato –omissis-.
L’istante affermava di essere proprietario di cavalli sportivi, costituendo tale
rapporto giuridico un indissolubile binomio per l’esercizio dell’attività sportiva e
in particolare di quella equestre. Nella spiegata qualità, lamentava di aver
sostenuto gravosi oneri economici per l’acquisto, l’allevamento, la selezione dei
propri cavalli, e di quanto necessario per farne campioni sportivi.
L’ istante sosteneva, altresì, che all’importante impegno, al quale si
aggiunge l’assoggettamento al potere disciplinare della F.I.S.E, non corrispondeva
alcun diritto a partecipare alla vita associativa della Federazione, in tutti i suoi
aspetti istituzionali, organici ed amministrativi, e che, quale proprietario, era
dunque legittimato ed interessato a proporre l’istanza di arbitrato per sentire
accogliere le richieste sopra riprodotte.
In data 12.07.2007, si costituiva nel giudizio arbitrale la sola F.I.S.E,
chiedendo il rigetto dell’istanza di arbitrato, in quanto improponibile e/o
improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondata.
In particolare, la F.I.S.E. eccepiva che la domanda di arbitrato, in quanto
l’istante non risultava tesserato della stessa F.I.S.E., non trovava base normativa
nell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I., avendo la Camera di Conciliazione
competenza relativamente alle controversie che oppongono una federazione
sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati.
La convenuta eccepiva pure la tardività della domanda, in quanto lo Statuto
della F.I.S.E. era stato deliberato dall’Assemblea straordinaria nella seduta del
20.09.2004 ed approvato dal C.O.N.I. con delibera del n. 399 del 12.10.2004.
Nel merito, la Federazione resistente eccepiva la c.d. carenza di
legittimazione attiva del sig. Gian Paolo Rolli, in quanto lo stesso non risultava
proprietario di cavalli sportivi iscritti nei ruoli federali.
Si costituiva il Collegio Arbitrale, il quale teneva la prima udienza (la cui
fissazione veniva altresì comunicata anche alle parti non costituite), in data
13.09.2007, prendendo atto dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione
della lite. Il Collegio, peraltro, avendo rilevato l’insorgenza di questioni
pregiudiziali astrattamente idonee a definire il giudizio, concedeva termine alle
parti per il deposito di memorie conclusionali e successive repliche.
Nel corso dell’udienza la parte istante depositava l’estratto dei certificati di
proprietà di due cavalli, una ricevuta -rilasciata in data 24.08.2007- dal Comitato
Regionale dell’Emilia Romagna della F.I.S.E., attestante il pagamento della tassa
di proprietà dei medesimi cavalli, e, infine, una dichiarazione di disponibilità
all’attività agonostica delle Squadre nazionali per la stagione 2007 sottoscritta dal
sig. Giuseppe Rolli. La parte resistente si opponeva a tale produzione
documentale, rilevando che sino alla data del 24.08.2007 alcuna proprietà di
cavalli risultava in capo all’istante.
Successivamente le parti provvedevano a depositare, nei termini concessi,
gli scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente
formulate, e allegando nuovi documenti la cui ammissibilità veniva, nel corso dell’
ulteriore udienza, negata vicendevolmente.
Infine, in data 28.09.2007 si teneva l’udienza di discussione della causa,
all’esito della quale, in conferenza personale degli arbitri e all’unanimità dei loro
voti, veniva deliberato il lodo sulla base dei seguenti
MOTIVI
1. Con enunciazione di principio non destinata a subire deroga per via della
natura irrituale del presente giudizio di arbitrato (art. 808-ter, 1° c., c.p.c.)1, l’art.
817, 1° c., c.p.c. prescrive che «se la validità, il contenuto o l’ampiezza della
convenzione d’ arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate
nel corso dell’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza».
Nella fattispecie, la F.I.S.E. ha determinato l’insorgenza della contestazione che è
condizione necessaria e sufficiente a dar luogo al dovere degli arbitri di decidere
«sulla propria competenza».
2. La competenza, in realtà, non sussiste.
3. A norma dell’art. 62, comma 1, dello Statuto della F.I.S.E., soltanto «le
controversie che contrappongono la F.I.S.E. a soggetti affiliati e/o tesserati
possono essere devolute, con pronunzia definitiva, alla Camera di conciliazione e
arbitrato per lo sport».
La clausola statutaria esclude -quindi-, in conformità con la previsione dell’art.
12, comma 3, dello Statuto C.O.N.I., l’arbitrabilità presso questo Camera di
controversie in cui non sia parte la Federazione.
1 Secondo SASSANI, L’arbitrato a modalità irrituale, in www.judicium.it: «Appaiono compatibili con l’ arbitrato
irrituale le regole poste dagli articoli 806, 807, 808, 808-bis,[38] 808-ter, 808-quater, 808-quinquies; gli articoli da 809
a 815, 816 e 816-bis, 816-septies, 817, 817-bis, 818; gli articoli 820, 821, 823, 824, 826; l’art. 832» (sottolineatura
aggiunta).
4. Del genere in questione risultano, di contro, le controversie che, cumulate
nel medesimo procedimento, l’istante G. P. Rolli ha inteso promuovere nei
confronti delle altre persone fisiche le quali, peraltro, non hanno manifestato
alcuna adesione (neppure implicita alla stregua del comportamento rilevante a
termini dell’ art. 817, 2° c., c.p.c.) alla proposta compromissoria (in ciò
risolvendosi la domanda di arbitrato nei confronti di tali soggetti). Dunque,
neppure la fattispecie residuale dell’art. 12, comma 5, dello Statuto C.O.N.I.
appare invocabile per attribuire agli arbitri la capcità di decidere le liti in parola,
vale a dire che non ricorre l’ipotesi residuale di competenza del Collegio presso la
Camera che sia suscitata da altro «espresso accordo delle parti», «anche tra
soggetti non affiliati, tesserati o licenziati».
In definitiva, nei confronti dei signori C. Croce (Presidente F.I.S.E.), F. Gallo (Vice
presidente vicario), A. Paul Gross (Vice presidente), F. Forcelloni (consigliere), A.
Mastrangelo (consigliere), A. Matella (consigliere), A. Verro (consigliere), F. Bussu
(consigliere), G. Bonomi (consigliere), L. Nava (consigliere) e M. Grandinetti
Gigante (consigliere), il Collegio è incapace di pronunciare.
5. Almeno in astratto, la competenza può darsi, allora, per la controversia che
oppone la parte istante alla Federazione. La prima assume, in sostanza, che la
devoluzione della controversia agli arbitri sarebbe giustificata dalla circostanza
che, per usare le espressioni contenute nel più recentedocumento prodotto dalla
stessa parte a conforto della relativa posizione (F.I.S.E. – Comitato regionale
Veneto, prot. n. RG/ba 399/07 del 13.09.07), «i proprietari sono considerati dalla
F.I.S.E. automaticamente tesserati». Si fa riferimento, in realtà, all’art. 9, comma
1, lett. g) dello Statuto F.I.S.E., che include tra i «tesserati» i soggetti «proprietari
e/o coloro che hanno la disponibilità di cavalli che partecipano a manifestazioni
ricnosciute».
Sennonchè, pur volendo prescindere dalle questioni inerenti la effettiva situazione
individuale dell’istante [se -cioè- egli si sia venuto a trovare al tempo di
proposizione della domanda ovvero successivamente nella condizione di cui al
citato art. 9, comma 1, lett. g), per l’ «inquadramento nei (…) ruoli federali» e se
questo, ai sensi del comma 4, si sia mai avverato producendo la «valid[ità]» del
tesseramento], appare dirimente la considerazione secondo la quale della volontà
di compromettere in arbitri la controversia non risulta alcun atto scritto che,
almeno per relationem, consenta di ritenere attinta la clausola compromissoria
statutaria.
Infatti, se vero è che la previsione di un arbitrato irrituale non deve essere in ogni
caso redatta per iscritto a pena di nullità, altrettanto vero è che sempre occorre
«che di essa si dia prova scritta, che può consistere in qualsiasi attestazione
scritta attribuibile alle parti circa l'esistenza del mandato compromissorio anche
successiva alla pattuizione ed a carattere meramente ricognitivo» (Cass. 4
novembre 2004, n. 21139).
La prova in questione manca assolutamente, né risulta che il signor Gian Paolo
Rolli abbia mai sottoscritto un documento capace di attribuire agli arbitri la
cognizione della controversia dal medesimo promossa contro la F.I.S.E. (che,
peraltro, in nessun modo ha manifestato adesione alla eventuale proposta
compromissoria).
Né in tal senso può assumere significato il documento in data 24 agosto 2007
(successivo quindi alla litispedenza arbitrale risalente al 4 luglio 2007), recante la
sottoscrizione di G.P. Rolli solamente quale «subentrante» nella proprietà dei
cavalli Haida du Castillon e Hibis du Theil, e ciò -a tacere d’altro- già per «il
principio della inidoneità della [sola] firma […] a fungere da accettazione della
clausola compromissoria», richiedendosi al contrario per la prova della volontà di
compromettere in arbitri che «tale clausola sia stata espressamente e
specificamente richiamata dalle parti», le quali devono a tal fine operare, quindi,
«un rinvio per relationem perfectam all' originario [documento] contenente la
clausola de qua» (Cass., sez. un., 1 marzo 2002, n. 3029).
In definitiva, neppure nei confronti della F.I.S.E. il Collegio è capace di
pronunciare.
6. La incompetenza del Collegio, non potendosi ritenere la sola legittimazione
al lodo definitivo (ad instar della sentenza dell’A.G. ai sensi dell’art. 91 c.p.c.) di
per sé sufficiente all’adozione di un capo di pronuncia relativo alle spese del
giudizio, impedisce di provvedere in ordine alla distribuzione tra le parti del carico
economico del presente procedimento, la cui ripetibilità a cura della parte
interessata che le abbia eventualmente sostenute è essa stessa materia
naturalmente deferita all giurisdizione.
7. Viceversa, la dichiarazione di incompetenza non altera il regime legale dei
diritti degli arbitri ai sensi dell’art. 814 c.p.c., tali diritti trovando fondamento
esclusivamente nell’ «opera prestata».
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la incompetenza del Collegio;
b) dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al
pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei
diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
c) manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti
in Roma, presso la sede della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in
data 28 settembre 2007, e sottoscritto in numero di tre originali nei luogi e nelle
date indicate di seguito:
F.to Ferruccio Auletta
F.to Enrico Ingrillì
F.to Aurelio Vessichelli
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