CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 maggio 2007 – A.C. Siena SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 18 maggio 2007 – A.C. Siena SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale
Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Prof. Avv. Marcello Foschini Arbitro
Avv. Carlo Guglielmo Izzo Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 18 maggio 2007,
presso la sede dell’arbitrato, in Roma
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0909 del 10.05.2007) promosso da:
A.C. Siena SpA, in persona del legale rappresentante p.t., Amministratore
Delegato, Avv. Giovanni Lombardi Stronati, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Mattia Grassani e Roberto Martini ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del primo in Bologna, alla Via De’ Marchi 4/2 (tel. e fax 051271927);
ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario
Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail
ghp@ghplex.it);
resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
A seguito di deferimento del procuratore federale in data 19 settembre 2006, la
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti della FIGC
comminava alla A.C. Siena S.p.a., con decisione pubblicata con C.U. 87 del 19
ottobre 2006, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da
scontarsi nel corrente campionato 2006-2007, per responsabilità diretta
conseguente alla violazione dell’art. 7 comma 3 bis del CGS della Federazione
italiana Giuoco Calcio ascritta al suo presidente Sig. De Luca, consistente nel
ritardo - rispetto al termine perentorio del 27 maggio 2006, ore 19,00 indicato
dalla normativa federale – con il quale la società aveva compiuto alcuni
adempimenti afferenti all’iscrizione al campionato, e segnatamente nel ritardato
invio alla Co.Vi.So.C. della “dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle
ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo fine carriera, riguardanti gli
emolumenti dovuti fino al mese di marzo 2006 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti
ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti
Leghe”.
Detto deposito era stato effettuato, com’è pacifico, il 5 luglio 2006.
La Commissione d’Appello Federale, con decisione pubblicata con C.U. 21/C del
16.11.2006, dichiarava inammissibile per tardività il reclamo proposto dalla A.C.
Siena S.p.a. avverso la decisione di primo grado.
Contro le predette decisioni - previo esperimento del tentativo di conciliazione
definitosi in data 7 maggio 2007 con il mancato accordo delle parti - la A.C. Siena
S.p.a. ha proposto tempestiva istanza di arbitrato spiegando le seguenti
conclusioni:
“1. In via preliminare, Voglia l’On.le Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
del C.O.N.I. celebrare l’arbitrato entro e non oltre il 25/05/2007, onde garantire la
regolarità del campionato di Serie A TIM 2006/2007;
2. In via principale, previa riforma della decisione gravata, commutare la sanzione
della penalizzazione di un punto in classifica, irrogata dalla Commissione
Disciplinare c/o la L.N.P. con C.U. n. 87 del 19/10/2006 con la sanzione
dell’ammenda, in applicazione dell’art. 7, comma 3 bis, C.G.S., così modificato con
C.U. n.183/A del 31 marzo 2006, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
3. Invia subordinata, Voglia invitare il Presidente F.I.G.C., oppure provvedere
direttamente, a investire la Corte Federale di parere in ordine alla legittimità della
disposizione contenuta sub ca. I, lett. B), n.4 dell’allegato A) al C.U. F.I.G.C.
n.180/A del 31 marzo 2006, nonché relativamente all’interpretazione dell’art.7,
comma 3 bis, del C.G.S., così modificato a seguito di C.U. n.183/A del 31 marzo
2006, riservandosi il Collegio adito, all’esito dei predetti incombenti, ogni decisione
in merito.”
Con memoria depositata il 14 maggio 2007 si è costituita la Federazione Italiana
Giuoco Calcio, eccependo in via preliminare la non deferibilità in arbitrato della
controversia oggetto del contendere e chiedendo una declaratoria di
improponibilità della domanda arbitrale e comunque il rigetto.
Ritualmente costituito il Collegio e formulata l’accettazione degli arbitri richiesta
dall’art. 14 del Regolamento, il Collegio in data 18 maggio 2007 sentiva i
rappresentanti delle parti e si riservava di decidere.
MOTIVI
1.Va esaminata, in via preliminare, l’eccezione sollevata dalla FIGC nella propria
memoria difensiva, secondo la quale il Collegio non avrebbe competenza a
decidere la controversia in esame ai sensi dell’art. 27 dello Statuto FIGC.
Secondo la Federazione convenuta, la citata norma dello Statuto – (nel testo
vigente al momento in cui sono state emanate le decisioni impugnate ed è insorta
la controversia oggetto della pretesa azionata in sede arbitrale) – sottrae alla
cognizione arbitrale “le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via
definitiva dagli organi di giustizia federali […] che abbiano dato luogo a sanzioni
[…] comportanti […] penalizzazioni in classifica”.
Nel caso di specie, la controversia verte proprio sulla penalizzazione di un punto
in classifica inflitta alla società istante dagli organi di giustizia endofederali e
sarebbe pertanto non deferibile in arbitrato.
L’eccezione, a parere del Collegio, è infondata.
Come è noto, in data 22 gennaio 2007, l’Assemblea Straordinaria della FIGC ha
approvato il nuovo Statuto federale, entrato in vigore in data 7 marzo 2007 dopo
la pubblicazione con C.U. n. 79 del 6.03.07.
Il comma 3 dell’art. 30 del nuovo Statuto – che sostituisce l’art. 27 previgente –
dispone espressamente che non sono soggette ad arbitrato le controversie decise
dagli organi della giustizia sportiva che abbiano dato luogo a “sanzioni soltanto
pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro, ovvero a sanzioni comportanti: a)
la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie,
inferiori a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di
disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo”.
La nuova disposizione statutaria contiene una elencazione tassativa delle
controversie escluse dalla cognizione arbitrale, tra le quali non vengono
contemplate le controversie comportanti la penalizzazione di punti in classifica, le
quali, pertanto, argomentando a contrariis, sono pienamente deferibili in
arbitrato.
La nuova norma dello statuto federale, in vigore al momento della instaurazione
della presente controversia, deve, pertanto, trovare applicazione al caso in esame,
in applicazione del principio, desumibile dall’art. 5 del codice di procedura civile,
in base al quale la competenza o la giurisdizione si determinano con riferimento
non solo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della
domanda, ma anche alla legge vigente in quel momento. Tale principio è stato
ritenuto operante pacificamente anche in ipotesi di c.d. competenza sopravvenuta,
secondo la quale l’art. 5 citato non esclude affatto l’efficacia convalidante, da
parte dello ius superveniens, della competenza e della giurisdizione del giudice
che ne fosse privo al momento della proposizione della domanda. ( Cass. Sez.
Unite 2415 del 19.2.2002; idem 15885/02 del 12.11.2002; idem 13549 del
26.4.2005; Cons. stato 7554/04del 25.6.2004 ex multis tanto più dopo la
pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’art.30 della legge 1034/1971
C.Cost. 77/2007 del 12 marzo.)
Va dunque affermata la competenza del Collegio.
2. Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Giova ricordare che il reclamo proposto dalla società senese avverso la decisione
della Commissione Disciplinare è stato dichiarato irricevibile dalla C.A.F. sul
rilievo che la reclamante non aveva depositato presso la segreteria della C.A.F.
medesima “i motivi di appello entro il terzo giorno utile (lunedì 23.10.2006) dalla
pubblicazione del C.U. n.87 (19.10.2006)” così come stabilito dal C.U. n.200 A del
4 maggio 2006, ma si era limitata a spedirli a mezzo fax, tardivamente, solo il 26
ottobre 2006.
Su tale questione (che ha comportato la declaratoria di irricevibilità del ricorso di
seconda istanza) l’A.C. Siena non ha sollevato alcuna contestazione nel presente
giudizio.
La mancata contestazione di tale profilo squisitamente processuale preclude al
Collegio di esaminare nel merito la controversia sottoposta al giudizio arbitrale e
di accertare se ricorrano nei fatti oggetto di incolpazione gli estremi della
violazione regolarmente contestata e, di riflesso, l’applicabilità della sanzione
conseguentemente irrogata.
Né varrebbe invocare la natura integralmente devolutiva della cognizione di
codesta Camera, in quanto tale principio può trovare applicazione nei soli limiti
delle questioni ritualmente e tempestivamente dedotte e deve, comunque,
arrestarsi dinanzi alla inoppugnabilità delle statuizioni che non abbiano formato
oggetto di domanda.
Nelle “Note integrative” depositate in udienza, la società attrice, al fine di superare
il rilievo sopra esposto ed ostativo all’esame del merito, ribadisce il potere di piena
cognizione sulla controversia conferito a questa Camera sia dall’art. 12, comma 3,
Statuto CONI sia dall’art. 4.1.b del Regolamento di questa Camera, ma l’obiezione
non ha fondamento alcuno, in quanto, come sopra chiarito, il potere di integrale
riesame del merito della controversia attribuito all’organo arbitrale dalle citate
norme subisce pur sempre i limiti derivanti dal principio della domanda e dai
quesiti ad esso proposti dalle parti. L’A.C. Siena non solo non ha posto uno
specifico quesito in ordine alla eventuale erroneità della decisione della C.A.F. ma
neanche ha controdedotto in merito alla “eccezione di giudicato” sollevata dalla
FIGC.
3. D’altro canto la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla C.A.F. è
frutto della corretta applicazione delle previsioni contenute nel predetto C.U.
180/A. ed è immune da vizi logici e giuridici.
Invero:
a) nessuna illogicità o contrasto è dato ravvisare nella normativa federale, in
quanto la norma stabilita con il C.U. n. 180/A del 31.3.2006, applicata nel caso
in esame, ha espressamente disciplinato la fattispecie relativamente alla stagione
agonistica 2006/2007 e si pone, pertanto, come norma avente carattere di
specialità rispetto a quella di carattere generale contenuta nell’art. 7, comma
3bis, C.G.S., sicchè tra di esse non si pone alcun problema di successione di
norme;
b) la questione, pur dibattuta tra le parti, sulla natura perentoria o meno del
termine, previsto dal parag. 1), lett. B punto 4 del C.U. n. 180/A è superata dal
rilievo che la società non lo ha comunque osservato non depositando alla sua
scadenza la documentazione richiesta, ma depositandola dopo ben 39 giorni dalla
scadenza; e tanto basta per integrare la violazione contestata e rendere
applicabile la relativa sanzione;
c) le censure sollevate dalla società attrice (in punto di adeguatezza e
proporzionalità) sul trattamento sanzionatorio stabilito per la violazione
contestata riguardano il merito delle scelte normative compiute dal legislatore
federale sottratte ad ogni sindacato da parte di questo Collegio.
4. La domanda di arbitrato va respinta.
Per il principio della soccombenza, l’A.C. Sienaa va condannata alla rifusione
delle spese legali a favore della FIGC nonché al pagamento degli onorari degli
arbitri e delle spese di arbitrato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando all’unanimità e in conferenza
personale, disattesa ogni ulteriore istanza anche istruttoria, eccezione e
deduzione:
1. Rigetta l’istanza di arbitrato formulata dalla A.C. Siena SpA;
2. Fermo il vincolo di solidarietà condanna l’istante al pagamento degli onorari
del Collegio arbitrale e delle spese di arbitrato, liquidate dalla Camera con
separata ordinanza;
3. Condanna l’istante al pagamento delle spese legali in favore della
Federazione Italiana Giuoco Calcio che liquida in complessivi € 2.000,00,
oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
4. Dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati
dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale
degli arbitri, il giorno 18 maggio 2007.
F.to Pier Luigi Ronzani
F.to Maurizio Benincasa
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello Foschini
F.to Carlo Guglielmo Izzo