CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 luglio 2007 – C U.S. Tempio Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Professionisti Serie C – U.S.D. Calcio Caravaggese Srl
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 26 luglio 2007 – C U.S. Tempio Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Professionisti Serie C - U.S.D. Calcio Caravaggese Srl
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
composto da:
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Prof. Marcello Foschini Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
On. Prof. Avv. Learco Saporito Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(“Regolamento”) approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 3 febbraio 2005 con
propria deliberazione n. 1303 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento di
arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali
di calcio professionistico (“Regolamento Particolare”) approvato dalla Giunta Nazionale del
CONI in data 16 maggio 2006 con propria deliberazione n. 223 e ratificato dal Consiglio
Nazionale in data 12 luglio 2006 con propria deliberazione n. 1336
riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2007, presso la sede dell’arbitrato, in
Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1345 del 23.07.2007) promosso da:
U.S. Tempio Srl, con sede in Tempio Pausania alla Via Roma n. 8 in persona del suo
Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore Sig. Pierpaolo Porcheri,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Spinella e Prof. Franco Gaetano Scoca ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Carlo Mirabello n. 7
(tel. 0637513585 / 063721851 – fax 063720308);
ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore Dott.
Giancarlo Abete e domiciliato presso la sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n. 14 (tel.
0684911), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel.
06858231 / tel. 85823200 / e.mail ghp@ghplex.it)
resistente
contro
Lega Professionisti Serie C con sede in Firenze, Via Pier Luigi da Palestrina n. 18, in
persona del Presidente e suo Legale rappresentante p.t., Rag. Mario Macalli,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via G. Pisanelli n. 40 (tel. 0636000635 / fax
0636000636)
terza intervenuta
e contro
U.S.D. Calcio Caravaggese Srl con sede in Calcio (BG), alla Piazza San Vittore n. 1, in
persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Gianfranco Guerrini, rappresentata e
difesa dall’Avv. Marco De Stefanis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, alla Via Cicerone n. 44 (tel. 0690286260 / fax 0662201380)
terza intervenuta
avente ad oggetto l’iscrizione della U.S. Tempio Srl al campionato di calcio
professionistico di Serie C2 (stagione 2007 / 2008)
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
1. Con “Istanza di Arbitrato Particolare” datata 23 luglio 2007, prot. n. 1345 (la
“Domanda di Arbitrato”) la U.S. Tempio Srl (“Tempio” o la “Ricorrente”) ha proposto
istanza di arbitrato avverso la deliberazione la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”,
la “Resistente”) dando avvio, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la
“Camera”), al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento Particolare.
2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di
documenti, la Ricorrente ha agito:
• “per accertare e dichiarare l’illegittimità e/o nullità della decisione del Consiglio
Federale assunta nella riunione del 19 luglio 2007, pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 6/A di pari data con cui veniva deliberata l’esclusione della U.S. Tempio
Srl dal Campionato di Serie C2 per la stagione 2007/2008, nonché di tutti gli atti e/o
provvedimenti presupposti, conseguenti e/o comunque, connessi con la decisione
medesima”;
“per l’effetto, ordinare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di procedere alla
immediata iscrizione della U.S. Tempio Srl al Campionato di Serie C2, anche in
soprannumero;
pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto
domandato e/o per dare attuazione alla decisione arbitrale;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento arbitrale e
dei compensi degli Arbitri e degli altri Organi della Camera nonché a rifondere alla
U.S. Tempio Srl ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per il
presente procedimento, e dei diritti amministrativi versati alla CCA, ovvero, in via
subordinata, compensare integralmente le spese.
3. In data 23 luglio 2007 il Presidente della Camera nominava il Collegio Arbitrale nelle
persone dell’On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani (Presidente), dell’Avv. Guido Cecinelli, del
Prof. Avv. Marcello Foschini, del Prof. Avv. Luigi Fumagalli e del Prof. Avv. Giulio
Napolitano (Arbitri), rendendo noto che in caso di indisponibilità di un componente fisso
della Camera, l’arbitro sarà individuato tra i seguenti membri supplenti, nell’ordine indicato:
Prof. Avv. Massimo Zaccheo, On. Prof. Avv. Learco Saporito, Prof. Fulco Lanchester e
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini.
4. Il 23 luglio 2007 si costituiva il Collegio Arbitrale nelle persone del Prof. Avv. Pier
Luigi Ronzani (Presidente), dell’Avv. Guido Cecinelli, del Prof. Avv. Marcello Foschini, del
Prof. Avv. Massimo Zaccheo e dell’On. Prof. Avv. Learco Saporito, rispettivamente in
sostituzione degli indisponibili Prof. Avv. Luigi Fumagalli e Prof. Avv. Giulio Napolitano.
5. Il Collegio Arbitrale così costituito:
1. fissava mercoledì 25 luglio 2007, alle ore 12, quale termine affinché un terzo
interessato possa proporre motivata istanza di autorizzazione all’intervento nella
presente controversia arbitrale ai sensi e secondo quanto previsto dall’art. 10.7 del
Regolamento della Camera;
2. autorizzava fin d’ora il terzo interessato che dovesse proporre l’istanza di cui al punto
1. a partecipare all’udienza fissata per il giorno 26 luglio 2007, alle ore 10;
3. autorizzava fin d’ora il terzo interessato a depositare la propria comparsa in occasione
dell’udienza del 26 luglio 2007, alle ore 10;
4. dava mandato alla Segreteria della Camera di trasmettere al terzo interessato gli atti
delle parti costituite, alla scadenza del termine di cui al punto 1;
5. invitava la Federazione Italiana Giuoco Calcio a predisporre un Comunicato Ufficiale
che contenga quanto stabilito ai punti 1, 2, 3 e 4;
6. dava mandato alla Segreteria della Camera di provvedere a comunicare alle parti le
decisioni di cui sopra anche al fine di permettere alla Federazione Italiana Giuoco
Calcio di poter predisporre il Comunicato di cui al punto 5.
6. Con memoria datata 25 luglio 2007 la FIGC si è costituita nel procedimento,
chiedendo “il rigetto del ricorso avversario. Con ogni conseguente statuizione sul
regolamento delle spese del procedimento arbitrale”
7. Con “Istanza di intervento ex art. 10, comma VII, Regolamento della Camera,
datata 25 luglio 2007 si è altresì costituita nel procedimento la Lega Professionisti Serie C
chiedendo all’adito Collegio arbitrale di:
“A) In via preliminare di rito, accertare e dichiarare l’ammissibilità del presente
intervento in causa, disponendo per l’effetto la materiale ammissione della Lega in
giudizio, assumendo tutti i conseguenti provvedimenti”
B) Nel merito, respingere il ricorso proposto dalla U.S. Tempio Srl in quanto
inammissibile, irricevibile e/o improcedibile, oltre che infondato in fatto e in diritto”
C) il tutto, con ogni altra statuizione e con vittoria delle spese”.
8. Con “Istanza di intervento ex art. 10, comma VII, Regolamento della Camera,
datata 25 luglio 2007 si è inoltre costituita nel procedimento la U.S.D. Calcio Caravaggese
chiedendo all’adito Collegio arbitrale:
“A) In via pregiudiziale, per la declaratoria di ammissibilità del presente intervento in
causa;
B) Nel merito ed in ogni caso, per il rigetto del ricorso proposto dal Tempio siccome
infondato in fatto ed in diritto.
9. Il 26 luglio 2007, presso la sede dell’arbitrato, si svolgeva l’udienza, nella quale le
parti preliminarmente dichiaravano di accettare la designazione dell’odierno Collegio
Arbitrale e di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del
Collegio arbitrale. Dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione le parti
svolgevano la propria difesa. La Ricorrente, non sollevava alcuna contestazione
sull’intervento dei terzi, si riportava agli atti, illustrava gli argomenti ivi svolti e insisteva per
l’accoglimento delle proprie domande. Con l’accordo depositava la sentenza del Consiglio
di Stato n. 268/07. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, contestava le argomentazioni di
parte ricorrente, chiedeva la conferma della decisione del Consiglio Federale. La U.S.D.
Calcio Caravaggese Srl e la Lega Professionisti Serie C hanno illustrato i motivi del
proprio intervento e si sono associate alla difesa della FIGC.
Al termine dell’udienze le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del
procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del
contraddittorio, autorizzando il Collegio Arbitrale ad emettere un lodo in forma sintetica ai
sensi del Regolamento Particolare.
10. In data 26 luglio 2006 il Collegio Arbitrale ha rigettato la domanda proposta dal
Tempio sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
A. Sulle domande della Ricorrente.
1. In punto di fatto il Collegio osserva che risulta per tabulas e per dichiarazioni della
stessa ricorrente:
che la CO.VI.SO.C. (Commissione Vigilanza Società Calcio) della FIGC nella riunione
10/11 luglio 2007 ha rilevato il mancato possesso di uno dei requisiti per l’ammissione
e, cioè, del deposito della fidejussione bancaria a prima richiesta di € 207.000,00
(duecentosettemila/00 euro) e di tale fatto ha informato la Ricorrente in data 12 luglio
2007;
che la Ricorrente pur proponendo tempestivamente ricorso alla CO.VI.SO.C ha
omesso di allegare nel termine perentorio di cui all’Allegato B (C.U. n. 6/A del 3 maggio
2007) la documentazione comprovante l’avvenuto rilascio della prescritta fidejussione
bancaria a prima richiesta;
che la stessa CO.VI.SO.C. nella riunione del 17 luglio 2007, constatato il mancato
deposito della fidejussione bancaria ed esaminate le ragioni della reclamante, ha
espresso il parere non favorevole alla iscrizione della Ricorrente al campionato di
competenza;
che successivamente alla conclusione della riunione della CO.VI.SO.C. la Ricorrente
ha trasmesso via fax alla FIGC la fidejussione bancaria rilasciatale il 16 luglio 2007 ma
la cui documentazione è pervenuta alla FIGC il 18 luglio 2007.
2. Osserva il Collegio che la questione sottoposta alla sua attenzione abbia ad oggetto
l’interpretazione della norma contenuta nell’allegato B parte VII ( ricorsi ) del C.U. 6/A del
Consiglio Federale data 3 maggio 2007.
Così delimitato il thema decidendum, ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla
ricorrente non possa trovare accoglimento.
Il termine del 14 luglio 2007 indicato dal predetto punto VII, è qualificato dalla vigente
normativa come perentorio.
L’interpretazione sia letterale, che sistematica e teleologica induce il Collegio a ritenere
che il mancato rispetto di detto termine produce necessariamente effetti preclusivi.
Il mancato rispetto, inoltre, del termine perentorio non può incidere esclusivamente sulla
valutazione della CO.VI.SO.C (nella fattispecie necessariamente di segno negativo) ma
preclude, altresì, allo stesso Consiglio Federale di procedere ad una diversa valutazione
anche laddove il fatto che ha determinato la preclusione sia stato successivamente
rimosso; ciò in quanto è proprio la perentorietà del termine che impedisce un successiva
valutazione del fatto sopravvenuto.
Ne discende conseguentemente che la norma, alla luce di quanto indicato, non consente
una diversa interpretazione.
Il Collegio ritiene, come affermato in altre decisioni dalla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, “di non dover sovrapporre una propria autonoma interpretazione
delle vigenti norme, in quanto ciò determinerebbe una inammissibile riscritturazione
eteronoma delle regole federali”.
La perentorietà del termine, peraltro, è stata ribadita dal Consiglio di Stato, sez. VI con
sentenza n. 268/2007 in una controversia avente in oggetto l’iscrizione ai campionati di
calcio. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che la perentorietà dei limiti temporali fissati
a tal fine (all’epoca se non sancita dal dato testuale delle disposizioni federali ed oggi, per
contro, puntualmente sancita con l’indicato punto VI) fosse “ricavabile dalla natura e dalla
finalità del termine in rilievo, in quanto la sua funzione di individuare gli aventi titolo alla
partecipazione al campionato implica la necessità di uno sbarramento temporale netto e
sufficientemente anticipato, al fine di garantire l’espletamento di tutti gli incombenti
organizzativi funzionali all’avvio del Campionato”.
E’ opinione del Collegio, infine, che il ritardo con cui è stata rilasciata la fidejussione sia
comunque imputabile esclusivamente alla Società ricorrente, sulla quale incombeva
l’onere di richiedere per tempo il rilascio della indispensabile fidejussione.
Ad avviso del Collegio, pertanto , la domanda proposta dalla U.S. Tempio Srl deve essere
rigettata risultando la medesima società nei termini imposti dalla normativa federale non in
regola con i requisiti previsti per l’iscrizione ai campionati, in particolare con quello che
imponeva di depositare la fidejussione entro il 14 luglio 2007.
B. Sulle spese.
1. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, le stesse, così come liquidate con
separata ordinanza, sono poste a carico della Ricorrente con il vincolo della solidarietà, la
quale è tenuta a corrispondere alla Resistente ed agli intervenienti quale contributo per gli
onorari e le spese sostenute un importo come meglio specificato nel dispositivo.
2. Tutti I diritti amministrativi versati dalle parti sono, viceversa, incamerati dalla
Camera di Conciliazione per lo Sport
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
All’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:
1. Rigetta la domanda della U.S. Tempio Srl.
2. Pone integralmente a carico della società U.S. Tempio Srl gli onorari e le spese di
arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa
delle parti convenute ed intervenienti quantificati forfettariamente in € 2.000,00
(duemila/00 euro) per la Resistente e € 1.000,00 (mille/00 euro) per ciascuno
interveniente.
3. Dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il
26/07/2007.
F.to Pier Luigi Ronzani
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello Foschini
F.to Massimo Zaccheo
F.to Learco Saporito