COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 15/112007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ NOTARESCO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE DI FURIA GIANFRANCO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CASTEL DI SANGRO / NOTARESCO DISPUTATA L’1/11/07 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 20 DEL 2/11/07 COM. REG.LE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 15/112007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ NOTARESCO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE DI FURIA GIANFRANCO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CASTEL DI SANGRO / NOTARESCO DISPUTATA L’1/11/07 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 20 DEL 2/11/07 COM. REG.LE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Notaresco ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il calciatore Di Furia Gianfranco, ingiuriato gli organi arbitrali.
Ha dedotto l’appellante di essersi limitato a protestare, chiedendo la revoca o la riduzione della sanzione.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che le frasi ingiuriose, di non particolare gravità, sono state rivolte nell’immediatezza dell’espulsione, senza ulteriori conseguenze.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Furia Gianfranco a due gare, disponendo restituirsi la tassa d’appello versata.
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