COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 15/112007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ PRETURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, CON RELATIVO OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEL DIRETTORE DI GARA, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRETURO / SAN VITTORINO DISPUTATA IL 14/10/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 9 DEL 18/10/07 – DELEG. PROV.LE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 15/112007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ PRETURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, CON RELATIVO OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEL DIRETTORE DI GARA, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRETURO / SAN VITTORINO DISPUTATA IL 14/10/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 9 DEL 18/10/07 – DELEG. PROV.LE L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto, la Società Preturo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, i sostenitori della stessa, invaso il terreno di gioco causando la sospensione della gara per alcuni minuti e per avere, a fine gara, inseguito l’auto dell’arbitro causandone la fuoriuscita dalla sede stradale e l’urto contro un muretto.
Ha dedotto l’appellante che i fatti riferiti non risultavano essere veritieri in quanto la momentanea sospensione era stata determinata dalla presenza in campo di alcuni ragazzi che giocavano ai bordi del campo e non vi sarebbe stata alcuna giustificazione dei presunti fatti riferiti dall’arbitro, visto che la gara era stata vinta e nulla era accaduto in campo che avesse potuto causare tali fatti.
In riferimento, poi, ai presunti danni all’autovettura lamentati dal direttore di gara, quest’ultimo non avrebbe in alcun modo documentato l’accaduto, di talché non si sarebbe potuto fare carico del relativo obbligo di risarcimento alla stessa società.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, quanto all’episodio accaduto dopo la gara, che aveva, in realtà, riconosciuto uno degli occupanti dell’auto dei tifosi che lo avrebbero inseguito aggiungendo, peraltro, di non avere chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per mera dimenticanza, essendosi limitato a chiedere aiuto ad un suo familiare. Lo stesso, peraltro, ha allegato foto dell’auto incidentata e preventivi di riparazione.
Osserva la Commissione che la sanzione dell’ammenda inflitta dal primo Giudice possa essere lievemente ridotta anche in considerazione della categoria di pertinenza della società appellante mentre, per quanto concerne la sanzione accessoria dell’obbligo del risarcimento dei danni, il relativo giudizio sia in ordine all’an debeatur che in ordine al quantum, dovrà osservare le modalità di cui alla circolare n° 12 del 12/11/04 della L.N.D., richiamata nel C.U. n° 28 del 2 Dicembre 2004 del Comitato Regionale Abruzzo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre l’ammenda inflitta alla società Preturo ad € 600,00 e dispone restituirsi la tassa versata. Manda alla Segreteria del Comitato per la trasmissione della documentazione del danno alla Società Preturo secondo le modalità previste dalla circolare n° 12 di cui sopra.
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