COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ORTONA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VESTINA / REAL ORTONA CALCIO DISPUTATA IL 04/11/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ORTONA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VESTINA / REAL ORTONA CALCIO DISPUTATA IL 04/11/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B. Con reclamo ritualmente proposto, la Società Real Ortona Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Vestina, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Faggioli Angelo che si sarebbe trovato in posizione irregolare. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere respinto poiché il calciatore Faggioli Angelo risulta regolarmente tesserato con la Società Vestina dal 03/11/2007. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo di addebitarsi la relativa tassa.
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