COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CUPELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 4 GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE EMILIANO ROSSI IN RELAZIONE ALLA GARA PERANO / VIRTUS CUPELLO DISPUTATA IL 04/11/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C. U. N° 21 DEL 08/11/07 COM. REG.LE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CUPELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 4 GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE EMILIANO ROSSI IN RELAZIONE ALLA GARA PERANO / VIRTUS CUPELLO DISPUTATA IL 04/11/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C. U. N° 21 DEL 08/11/07 COM. REG.LE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società Virtus Cupello, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Emiliano Rossi rivolto all’arbitro reiterate ingiurie e tenuta una condotta violenta, per aver,inoltre, a fine gara assunto un comportamento minaccioso nei confronti dello stesso direttore di gara. Ha dedotto l’appellante, chiedendo l’annullamento o la riduzione della sanzione, che il calciatore, nel corso dell’incontro, non avrebbe avuto alcun comportamento violento né avrebbe rivolto parole ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere lievemente ridotta, non apparendo il comportamento tenuto dal calciatore Emiliano Rossi di particolare gravità e ritenendo il gesto di natura ingiuriosa piuttosto che violenta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Emiliano Rossi a tre gare, disponendo accreditarsi la tassa versata.
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