COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CUPELLO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA PENNE CALCIO / VIRTUS CUPELLO DISPUTATA IL 11/11/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CUPELLO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA PENNE CALCIO / VIRTUS CUPELLO DISPUTATA IL 11/11/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI. Con reclamo ritualmente proposto, la Società Virtus Cupello ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Penne Calcio, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Leone Anthony che si sarebbe trovato in posizione irregolare in quanto non identificato correttamente in quanto ad una verifica successiva si sarebbe riscontrata la mancanza del suo documento di riconoscimento. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere respinto poiché il calciatore Leone Anthony risulta regolarmente tesserato con la Società Penne Calcio dal 20/09/2006 Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo di addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it