COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PISTICCI CIRCOLO SETAC (CALCIO A 5) PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE DELLA SOCIETA’ AUXILIUM FARDELLA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PISTICCI CIRCOLO SETAC (CALCIO A 5) PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE DELLA SOCIETA’ AUXILIUM FARDELLA. Letto il reclamo proposto dalla società PISTICCI CIRCOLO SETAC avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale e pubblicata sul CU n. 39 del 7.11.2007; Rilevato che avverso le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale è ammesso ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale e non allo stesso organo giudicante; Considerato, del pari, che gli atti di gravame si propongono entro i termini stabiliti dal C.G.S. (art. 46 del CGS) e che detti termini sono perentori; P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto reclamo e dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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