COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 20 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 30 della società A.S. PROMO SPORT CALCIO avverso la regolarità della gara Rossano – Promo Sport Calcio (2 – 1) del 28.10.2007 Campionato PROMOZIONE per presunta posizione irregolare del calciatore SCALISE Michele.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 20 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 30 della società A.S. PROMO SPORT CALCIO
avverso la regolarità della gara Rossano – Promo Sport Calcio (2 – 1) del 28.10.2007 Campionato PROMOZIONE per presunta
posizione irregolare del calciatore SCALISE Michele.
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo e le controdeduzioni;
rilevato che la società A.S. Promo Sport Calcio propone reclamo avverso la regolarità della gara Rossano – Promo Sport Calcio del
28.10.2007, per presunta posizione irregolare del calciatore della società A.C. Rossano Scalise Michele (nato il 03.10.1987), che ha
preso parte a detto incontro;
dagli accertamenti effettuati presso l’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Calabria, è risultato che il calciatore Scalise
Michele, alla data di disputa della gara in esame, risultava regolarmente tesserato con la società A.C. Rossano, con decorrenza dal
02.08.2007, giusta richiesta di aggiornamento di posizione n.017346 del 02.08.2007 e di precedente svincolo per accordo ai sensi
dell’art. 108 delle N.O.I.F., debitamente ratificato dal Comitato Regionale Calabria con Comunicato Ufficiale n. 4 del 09.07.2007;
soltanto in data 06.11.2007, successivamente, quindi, alla disputa della gara oggetto di reclamo, la Commissione Tesseramenti della
F.I.G.C. di Roma annullava lo svincolo per accordo e ripristinava il tesseramento con la società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. (C.U.
n. 13/D del 06.11.2007);
tenuto conto dell’art. 48, comma 5 del C.G.S., che dispone che le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive solo
agli effetti del tesseramento;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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