COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 27 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 36 della società U.S. CRUCOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 07.11.2007 (Rigetto reclamo in merito alla gara Real Rossanese – Crucolese del 28.10.2007, ammenda di € 500,00 e DIFFIDA).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 27 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 36 della società U.S. CRUCOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 07.11.2007 (Rigetto reclamo in merito alla gara Real Rossanese – Crucolese del 28.10.2007, ammenda di € 500,00 e DIFFIDA). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La società reclamante impugna le decisioni assunte dal giudice sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale n ° 50 del 7.11.2007. Primo motivo di gravame inerisce alla gara Real Rossanese – Crucolese del 28.10.2007 e precisamente al lamentato errore tecnico dell’arbitro che avrebbe – a dire della Crucolese - espulso il calciatore Flotta Giuseppe per doppia ammonizione avendolo in realtà ammonito per una sola volta. L’assunto della reclamante è destituito di fondamento in quanto il direttore di gara, nel supplemento di rapporto espressamente richiesto dal giudice di primo grado, ha dichiarato di aver espulso il calciatore citato in quanto ammonito per due volte. Altro motivo di reclamo riguarda la gara Crucolese – San Marco del 04.11.2007 ed in particolare la sanzione dell’ammenda di €. 500,00 e della diffida del campo di gioco. Sostiene la Crucolese che le responsabilità alla base del provvedimento sono sussistenti. Anche in tale caso la doglianza è infondata essendo i fatti addebitati assolutamente incontrovertibili (comportamento minaccioso prima della gara da parte di persona appartenente alla società; comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro durante l’intervallo; tentativo di aggressione da parte dei sostenitori della Crucolese nei confronti dell’arbitro. Negli ultimi due casi si rendeva necessario l’intervento della Forza Pubblica). Le sanzioni appaiono adeguate ai fatti per come narrati e accertati. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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