COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 27 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 38 della società A.C. CAMPANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 14 del 07.11.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Campana – Sporting Acri con il punteggio di 0 – 3, ammenda di €. 250,00, squalifica calciatore BIAGI Davide fino al 07.07.2009, squalifiche calciatori VIOLI Filippo, CAMPANA Vladimiro e STARA Antonio per TRE gare, squalifica dell’allenatore MARINO Francesco fino al 18.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 27 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 38 della società A.C. CAMPANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 14 del 07.11.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Campana – Sporting Acri con il punteggio di 0 – 3, ammenda di €. 250,00, squalifica calciatore BIAGI Davide fino al 07.07.2009, squalifiche calciatori VIOLI Filippo, CAMPANA Vladimiro e STARA Antonio per TRE gare, squalifica dell’allenatore MARINO Francesco fino al 18.12.2007). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA Il reclamo ha ad oggetto la decisione dell’arbitro di sospendere e poi continuare pro-forma la gara in epigrafe a seguito dell’aggressione subita al 29° minuto del secondo tempo e le conseguenti decisione del giudice di prime cure che vengono impugnate. Nello specifico: il calciatore del Campana Davide Biagi colpiva il direttore di gara con due schiaffi al volto ed un pugno alla spalla provocandogli forte dolore e perdita temporanea dell’orientamento. Contestualmente all’aggressione l’arbitro veniva minacciato da diversi calciatori del Campana tra cui riconosceva Filippo Violi, Vladimiro Campana e Antonio Stara che lo strattonavano e lo spingevano. A seguito dell’aggressione l’arbitro non trovandosi nelle condizioni psico-fisiche per dirigere con sufficiente serenità la gara oltre che per non mettere a repentaglio la propria incolumità, continuava la stessa senza prendere i provvedimenti disciplinari (espulsioni) nei confronti dei calciatori resisi protagonisti degli episodi narrati. Le minacce (a tale comportamento si associava anche l’allenatore del Capanna Marino) continuavano fin quando il Campana non segnava la seconda rete. I fatti riportati dall’arbitro in maniera chiara, precisa e circostanziata inducono a ritenere pienamente legittima la decisione arbitrale e parimenti inattaccabile il deliberato del giudice di prime cure. Il verificarsi degli episodi per come riferiti dall’arbitro legittimano la decisione dello stesso di sospendere la gara e le consequenziali decisioni del giudice di primo grado. Ritiene difatti questa commissione che la situazione venutasi a creare era grave, oggettiva, e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo. La decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della CAF (ora Corte di Giustizia Federale). Per quanto sopra non può essere accolto il reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda. Va parimenti ritenuta legittima la decisione del giudice nella parte in cui ha irrogato le sanzioni ai tesserati che appaiono congrue ed adeguate ai fatti contestati quella inflitta al calciatore Davide Biagi che ha aggredito l’arbitro colpendolo ripetutamente, dando inoltre l’abbrivo agli ulteriori episodi di violenza fisica e verbale perpetrati ai danni del direttore di gara.. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in merito alle dichiarazioni rese dalla società reclamante circa il comportamento del Direttore di gara.
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