COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.DODI VITTORIO, Presidente U.S.CARIGNANO e U.S.CARIGNANO-Camp.I^

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.DODI VITTORIO, Presidente U.S.CARIGNANO e U.S.CARIGNANO-Camp.I^ Con nota 25 ottobre 2007 prot.n 894/699pf06-07/SP/ma il Procuratore Federale, - esaminati gli atti relativi ad una richiesta di accertamenti del Collegio Arbitrale presso la LND afferente la pretesa falsità della sottoscrizione apposta dal sig.Mario Corso sul contratto – depositato in data 19.08.2005 presso il C.R.E.R.- con il quale veniva affidata gratuitamente allo stesso la conduzione tecnica della squadra U.S.CARIGNANO, per la stagione 2005/2006; 429 - rilevato preliminarmente che la questione di cui al presente provvedimento scaturisce dal ricorso presentato in data 21.6.2006 dal sig.Mario Corso, con il quale il medesimo adiva il Collegio Arbitrale presso la LND, affinché gli venisse riconosciuta, da parte della società U.S.CARIGNANO (società per la quale aveva svolto funzioni di allenatore della I^ squadra), la somma di € 2.500 quale residuo del premio di tesseramento di € 5.000, pattuito nel contratto stipulato tra le parti anzidette in data 8.6.2005 e valido per la stagione 2005/2006; - preso atto che innanzi al Collegio Arbitrale la società suddetta – tramite il suo Presidente sig.VITTORIO DODI – nelle proprie controdeduzioni affermava di non aver mai pattuito alcun riconoscimento economico con il sig.Mario Corso, ribadiva di aver conferito allo stesso l’incarico di allenatore in maniera del tutto gratuita e concludeva sostenendo la falsità del contratto sottoscritto fra le parti in data 8.6.2005 e depositato in atti dal sig.Corso; - osservato che, nonostante le eccezioni sopra riportate, il Collegio Arbitrale ha accolto il ricorso del sig.Mario Corso in quanto ha rilevato l’autenticità delle sottoscrizioni e del timbro della U.S.CARIGNANO apposti sul contratto sottoscritto in data 8.6.2005, condannando la stessa società al pagamento della somma di € 2.500 nei confronti dell’allenatore; - accertato dalla istruttoria svolta e dalla dichiarazione del Presidente della U.S.CARIGNANO – sig.VITTORIO DODI – rilasciata al collaboratore dell’Ufficio Indagini, che la sottoscrizione del sig.Mario Corso sul contratto depositato in data 19.8.2005 presso il C.R.E.R. risulta apocrifa e apposta da personale amministrativo della società anzidetta; - valutato che l’illecito comportamento del sig.DODI, nella qualità di Presidente della U.S.CARIGNANO, era volto a sottrarsi ad una obbligazione precedentemente assunta, gettando discredito su altro tesserato; - ritenuto che il comportamento come sopra evidenziato integri gli estremi della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S. per il Presidente della U.S.CARIGNAO, nonché della violazione dell’art.2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta della società per i comportamenti , ascrivibili al proprio Presidente; - ha deferito a questa C.D il sig.DODI VITTORIO, Presidente della U.S.CARIGNANO, per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S., per i gravi comportamenti descritti nella parte motiva e la società U.S.CARIGNANO per rispondere della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascrivibile al proprio Presidente. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, l’U.S.CARIGNANO ed il sig.DODI, che è presente all’odierno dibattimento, hanno fatto pervenire memoria difensiva in cui si afferma che “il sig.DODI, Presidente dell’U.S.CARIGNANO, al momento dell’instaurazione del rapporto per l’anno 2005/2006 ed in conformità al regolamento, si accordava con il sig.Corso per l’assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico, sottoscrivendo solo la parte sua, sia la richiesta di tesseramento che l’apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica. E’ poi accaduto che, all’insaputa del Presidente, due dirigenti dell’U.S.CARIGNANO, in totale autonomia, al fine di premiare il sig.Corso per la vittoria del campionato appena concluso, si accordavano con il medesimo, concludendo la scrittura privata datata 8 giugno 2005 e di cui al compenso pattuito di € 5.000”. “Tutto quanto premesso, dunque, rende di facile comprensione le circostanze e i fatti a fondamento della linea difensiva tenuta, avanti il Collegio Arbitrale, in un primo momento dall’U.S.CARIGNANO nella persona del suo Presidente, difesa che poi, nel momento in cui vi è stata la reale percezione dei fatti, è diventata confessione ed assunzione di responsabilità piena, poi seguita, senza indugio alcuno, con il versamento di quanto ancora dovuto in favore del sig.Mario Corso”. Chiede il proscioglimento del sig.DODI e dell’U.S.CARIGNANO dai capi di incolpazione o, in via subordinata, l’applicazione del minimo della sanzione edittale. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbiasi affermare la responsabilità del sig.DODI VITTORIO e, conseguentemente, dell’U.S.CARIGNANO, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la inibizione per 1 anno del sig.DODI VITTORIO e dell’ammenda di € 2.000 per l’U.S.CARIGNANO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - avute presenti le argomentazioni svolte nella memoria depositata dall’U.S.CARIGNANO e confermate in questa sede dal sig.DODI, che ha anche precisato di non avere mai negato che sul contratto datato 8.6.2005 sia stata apposta una firma apocrifa; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig. DODI integra la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente violazione da parte dell’U.S.CARIGNANO dell’art.4 comma 1(nuovo testo) del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione agli addebiti ascritti al proprio Presidente; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig.DODI VITTORIO, Presidente dell’U.S.CARIGNANO, la inibizione per mesi 6 ed all’U.S.CARIGNANO una ammenda di € 1.000. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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