COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 48 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. M.S.P. avverso squalifica per 4 giornate calc.CAFFORIO MICHELE e ammenda € 250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 14.11.2007 gara SABBIONESE – M.P.S. del 7.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 48 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. M.S.P. avverso squalifica per 4 giornate calc.CAFFORIO MICHELE e ammenda € 250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 14.11.2007 gara SABBIONESE – M.P.S. del 7.11.2007 L’A.S. M.S.P. ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) “il calc.CAFFORIO non aveva nessuna intenzione di spingere l’arbitro, ma voleva solo chiedere chiarimenti su una azione di gioco confusa che si era creata nei minuti finali di gioco”; 2) il lancio della bottiglietta verso l’arbitro non lo ha fatto un tifoso del M.S.P., ma un sostenitore della Sabbionese. Comunque le tifoserie di entrambe le squadre hanno protestato nei confronti dell’arbitro in modo univoco, molto acceso. Chiede l’annullamento delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito : 1) di avere espulso il calc.CAFFORIO perché in un frangente di protesta da parte di 3/4 giocatori del M.S.P. per un rigore a loro dire non concesso, spingeva volontariamente le spalle dell’arbitro, con entrambe le mani, causandogli un certo barcollamento; 2) di essere certo che le proteste, gli insulti ed il lancio verso di lui di una bottiglietta vuota siano stati opera di sostenitori del M.S.P., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.CAFFORIO MICHELE e l’ammenda di e 250 a carico dell’A.S. M.S.P. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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