COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SPORTING F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc.BASCHIERI PAOLO, inibizione al 28.11.2007 ass.CAROBBI DIEGO e dir.AGNESINI LORIS, ammenda € 120 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 7.11.2007 gara SPORTING – CASALGRANDE del 4.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SPORTING F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc.BASCHIERI PAOLO, inibizione al 28.11.2007 ass.CAROBBI DIEGO e dir.AGNESINI LORIS, ammenda € 120 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 7.11.2007 gara SPORTING – CASALGRANDE del 4.11.2007 L’A.S. SPORTING F.C., della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il calc.BASCHIERI PAOLO “ a fine gara non ha assolutamente rincorso l’arbitro. Si precisa che nell’area spogliatoi l’arbitro è arrivato dopo, rispetto al calciatore, che era già negli spogliatoi; di conseguenza il calc.BASCHIERI non ha avuto modo di rivolgersi al direttore di gara e di conseguenza, gli epiteti offensivi riportati non sono stati dal medesimo espressi; potrebbe aver scambiato calciatore; 2) l’ass.CAROBBI ed il dir.AGNESINI non hanno assolutamente apostrofato alcuna parola offensiva nella persona del Direttore di gara; 3) “non riusciamo a capire come il Direttore di gara abbia potuto individuare che gli insulti a lui diretti dalla tribuna fossero di sostenitori SPORTING”, la partita era seguita da tifosi non chiaramente separati, in quanto anche amici tra loro, posizionati in tribuna in modo miscelato. Chiese l’annullamento dell’ammenda e della squalifica del calc.BASCHIERI, nonché la riduzione delle sanzioni a carico dei due dirigenti. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la inibizione dei due dirigenti e l’ammenda non può essere presa in esame in quanto trattasi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese” e “provvedimenti pecuniari non superiori a € 150 per le società partecipanti ai campionati di I^ categoria), parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che , a fine gara, gli venivano rivolte pesanti offese dal calc.BASCHIERI che, successivamente, stando sulla soglia dello spogliatoio della squadra, reiterava le esternazioni mentre l’arbitro stava per entrare nel proprio spogliatoio, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.BASCHIERI PAOLO, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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