COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – Eccellenza 50 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PROSIDER LOW PONTE avverso squalifica per 3 giornate calc.BAHARVAND HEYVAN, HODZIC EMIR, PERJIVUKA JULIAN e ZIRALDO ANDREA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 17.11.2007 gara PROSIDER LOW PONTE – CATTOLICA del 3.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - Eccellenza 50 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PROSIDER LOW PONTE avverso squalifica per 3 giornate calc.BAHARVAND HEYVAN, HODZIC EMIR, PERJIVUKA JULIAN e ZIRALDO ANDREA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 17.11.2007 gara PROSIDER LOW PONTE – CATTOLICA del 3.11.2007 L’A.S.PROSIDER LOW PONTE, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti significando che i quattro calciatori “non erano fra i protagonisti della rissa, ma avendo solamente cercato di rientrare negli spogliatoi, riteniamo che il direttore di gara abbia annotato i loro numeri di maglia in quanto non avevano indossato il giubbotto. Ci sembrano eccessive le motivazioni descritte nel C.U. con sputi e offese a giocatori avversari, tenendo conto del fatto che in quella fase l’arbitro si trovava già nello spogliatoio”. Chiede che le sanzioni vengano riviste. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, a fine gara, i calciatori BAHARVAND, HODZIC, PERJIVUKA e ZIRALDO partecipavano attivamente con calci, sputi e spintoni, ad una rissa sviluppatasi con calciatori della squadra avversaria e di essere certo della loro identificazione in quanto presente e non ancora entrato nello spogliatoio, poiché non era in possesso della chiave che era detenuta dal dirigente addetto che si stava adoperando per riportare la calma; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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