COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 52 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SAN GIORGIO per presunta irregolarità gara SAN GIORGIO – CARPANETO del 3.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 52 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SAN GIORGIO per presunta irregolarità gara SAN GIORGIO - CARPANETO del 3.10.2007 Il reclamo di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto non risulta essere stato spedito in copia alla società controparte, né è stata allegata la ricevuta comprovante tale invio, come prescritto dall’art.46 comma 5 del C.G.S., per cui non si è in grado di stabilire se è stato correttamente adempiuto alla finalità cui l’invio stesso è preordinato per la costituzione di un eventuale contraddittorio. La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.SAN GIORGIO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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