COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21bis del 23/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 54 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO POLINAGO avverso squalifica per 4 giornate calc.SCARABELLI ALEX delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 7.11.2007 gara VAL.SA. – POLINAGO dell’1.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21bis del 23/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 54 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO POLINAGO avverso squalifica per 4 giornate calc.SCARABELLI ALEX delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 7.11.2007 gara VAL.SA. – POLINAGO dell’1.11.2007 L’A.S.CALCIO POLINAGO, ricorre, con istanza pervenuta nella mattinata odierna, avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. SCARABELLI “ha solo energicamente protestato per l’ennesima decisione del Direttore di gara che, dopo otto minuti di gara dei cinque previsti, convalidava un gol in evidente fuorigioco. Se ha protestato, lo ha fatto unicamente in quanto in qualità di capitano della squadra, voleva solo spiegare le proprie ragioni. Le quattro giornate di squalifica ci sembrano una punizione estremamente severa”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, dopo la segnatura di una rete da parte del VAL.SA., veniva trattenuto per un braccio dal calc. SCARABELLI, capitano del Calcio Polinago, che, faccia a faccia, gli urlava offese e minacce, anche di atti estremi. Lo stesso, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco, si toglieva la fascia di capitano e la scagliava a terra, reiterando le offese e le gravissime minacce, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.SCARABELLI ALEX. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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