COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.P.COPPARESE avverso squalifica per 3 giornate calc.ARUTA SOSSIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 14.11.2007 gara COPPARESE – DEL CONCA MORCIANO dell’11.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.P.COPPARESE
avverso squalifica per 3 giornate calc.ARUTA SOSSIO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 14.11.2007
gara COPPARESE – DEL CONCA MORCIANO dell’11.11.2007
L’U.P.COPPARESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che in occasione di un calcio d’angolo
“e in queste situazioni, come sappiamo tutti, ed in tutte le categorie, sia chi attacca sia chi difende, porta a marcature
più o meno al limite della regolarità, nessuno da parte nostra e tantomeno da parte avversaria ha subito o ha
lamentato interventi più o meno lesivi, rimanendo nello stesso tempo tutti allibiti alla decisione del Direttore di gara
all’atto del cartellino rosso, non sapendo a chi era indirizzato e per quale motivo”. Chiede la riforma del giudizio di I°
grado.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che, essendo a circa 3/4 metri di
distanza, ha visto il calc.ARUTA colpire con una “manata” il viso di un giocatore avversario, che si portava le mani al volto;
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.ARUTA SOSSIO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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