COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 58 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO POLINAGO avverso inibizione al 30.4.2008 dir.acc.uff.GIANOLI BENITO e ass.MARASTONI ANGELO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 7.11.2007 gara VAL.SA. – POLINAGO dell’1.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 58 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO POLINAGO avverso inibizione al 30.4.2008 dir.acc.uff.GIANOLI BENITO e ass.MARASTONI ANGELO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 7.11.2007 gara VAL.SA. – POLINAGO dell’1.11.2007 L’A.S.CALCIO POLINAGO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti dichiarando che il comportamento dei dirigenti GIANOLI e MARASTONI “non trova riscontro con quanto indicato dall’arbitro (nessuno dei due dirigenti ha sfiorato minimamente il Direttore di gara)” e che la punizione inflitta risulta estremamente severa. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il dir.acc.uff.GIANOLI, entrato sul terreno di gioco, gli rivolgeva pesanti offese, venendo invitato a lasciare il campo. Non ottemperava all’invito e, anzi, avvicinatoglisi lo spingeva per tre volte con le mani al petto, facendolo indietreggiare di alcuni passi; cercava di colpirlo con un pugno, senza riuscirvi; continuava a dimenarsi, reiterando le offese, mentre veniva allontanato da un dirigente. Dall’esterno del campo, continuava ancora nelle esternazioni, aggiungendo anche gravi minacce; 2) l’ass.MARASTONI afferrava con violenza ad un braccio l’arbitro, gli rivolgeva pesanti offese e, mentre il direttore di gara cercava velocemente di raggiungere gli spogliatoi, lo colpiva per tre volte con la mani ad un fianco; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’inibizione al 30.4.2008 del dir.acc.uff.GIANOLI BENITO e dell’ass.MARASTONI ANGELO. Nulla si provvede per la tassa, già addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it