.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, DEL SIG. FAZIO PAOLO, (ALLENATORE DELLA A.S.C. SETTECAMINI) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL’ART. 35 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO TECNICO E DELLA SOCIETA’ A.S.C. SETTECAMINI , PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, DEL SIG. FAZIO PAOLO, (ALLENATORE DELLA A.S.C. SETTECAMINI) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL’ART. 35 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO TECNICO E DELLA SOCIETA’ A.S.C. SETTECAMINI , PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. La Commissione disciplinare territoriale, esaminati gli atti del procedimento in epigrafe, sulla richiesta di accertamenti da parte del Comitato Regionale Lazio L.N.D., circa l’aggressione verbale subita dall’arbitro di calcio a 5, Sig. Guerra Massimiliano della sezione Roma 1, in occasione della Finale di Coppa Italia C 1 maschile di calcio a 5, SETTECAMINI – FOOTWORK, ad opera dell’allenatore della A.S.C. Settecamini , Sig. Fazio Paolo, osserva quanto segue:; l’Ufficio Indagini dopo aver espletato i suoi mezzi istruttori, sentite le parti ed i testi presenti sul luogo dove si era verificata la vicenda, concludeva che l’allenatore Fazio Paolo della Società predetta di calcio a 5 femminile serie D, si era reso protagonista di un’aggressione verbale, dopo la manifestazione sportiva delle finali di Coppa Italia serie C, calcio a 5 maschile, tra la società Settecamini e la Società Footwork , al Palazzetto dello sport di Anagni, nei confronti dell’arbitro Guerra Massimiliano, a causa di pregressi rancori sorti dall’incontro del 28.04.2006 nella gara Settecamini –Pantanello Anagni ; dal cui referto arbitrale, erano scaturite diverse squalifiche di alcune giocatrici , nonché quella del vice allenatore Sig. Fazio Cristiano , figlio del tecnico della A.S.C. Settecamini. Precisamente, mentre l’arbitro Guerra, ( nell’occasione in veste di spettatore), stava commentando l’incontro, unitamente ad alcuni suoi colleghi e in presenza di alcune giocatrici della Società deferita, era oggetto di invettive ed espressioni offensive e minacciose proferite in maniera pretestuosa dal Fazio Paolo. L’allenatore nel corso del procedimento depositava deduzioni a sua difesa, in cui nell’evidenziare la sua onorata e lunga carriera non assoggettata ad alcun provvedimento disciplinare, e l’atteggiamento provocatorio del Guerra Massimiliano nei suoi confronti, ribadiva pure che non tutte le frasi riportate erano state da lui pronunciate con la volgarità testualmente citata. La Procura Federale, allo stato dei fatti concludeva con la richiesta di squalifica nei confronti del deferito, per mesi sei e con la irrogazione dell’ammenda di euro 1.000,00 a carico della Società Settecamini. La violazione regolarmente ascritta al Fazio Paolo, sussiste. Il commissario tecnico, della A.S.C. Settecamini, serie D femminile, nella sua audizione ammette la storicità dei fatti contestatigli, ma oppone le parole come riportate testualmente nell’atto iniziale di addebito. Di conforto per l’accertamento della sua personale responsabilità , sono state le testimonianze dei colleghi del direttore di gara , come quelle delle giocatrici del Settecamini , raccolte con dovizia dall’ufficio indagini, come la deposizione del vice allenatore Fazio Cristiano,che notando la discussione tra il padre e l’arbitro Guerra,si vedeva costretto a prendere il proprio genitore per un braccio per allontanarlo definitivamente dal teatro del diverbio. Rimanendo in ogni modo censurabile il comportamento scaturito dal Sig, Fazio Paolo nei confronti del Guerra, messo in essere poi in circostanze diverse di luogo e di tempo, da quelle del passato incontro del 28.04.2006 (A.S.C.Settecamini-Pantanello Anagni); Valutato altresì il comportamento “processuale” tenuto dall’Allenatore del Settecamini durante le fasi dell’intero giudizio. Visto l’art.19 sub f) del c.g.s. infligge la squalifica di mesi 6 al Sig. Fazio Paolo , allenatore della A.S.C. femminile calcio a 5 serie D. Sanziona l’A.S.C. Settecamini, a titolo di responsabilità oggettiva ,e ai sensi dell’art.18 comma 1 sub b) del CGS., con l’ammenda di euro 500,00 . Si demanda agli uffici competenti per la comunicazione di rito.
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