COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALESSANDRINO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAMATTARI MATTEO (TESS. CINECITTA’ BETTINI) PARTECIPANTE ALLA GARA ALESSANDRINO – CINECITTA’ BETTINI DEL 21-10-2007 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALESSANDRINO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAMATTARI MATTEO (TESS. CINECITTA’ BETTINI) PARTECIPANTE ALLA GARA ALESSANDRINO – CINECITTA’ BETTINI DEL 21-10-2007 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali Letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce la irregolare posizione del calciatore CAMATTARI MATTEO in quanto, a suo dire, in posizione di squalifica, non avendo scontato la sanzione comminata con il C.U. n. 45 del 10.5.2007 del C.P. di Roma, quando il calciatore era tesserato con la Società CETUS ROMA; considerato che, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, avendo il calciatore cambiato Società nella corrente stagione sportiva, la sanzione andava scontata in prima squadra, ai sensi dell’art. 22 n. 6 del C.G.S., e non nella gara in questione e quindi la posizione del calciatore è assolutamente regolare; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: ALESSANDRINO – CINECITTA’ BETTINI 2 - 3 La tassa reclamo va incamerata.
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