COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LIUCCI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 60 DEL 15.11.2007 (Gara: MONTECELIO – CERRETO LAZIALE dell’11.11.2007 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LIUCCI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 60 DEL 15.11.2007 (Gara: MONTECELIO – CERRETO LAZIALE dell’11.11.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che il comportamento tenuto dal calciatore LUCCI MARCO può essere qualificato, anche alla luce di quanto refertato dall’arbitro, come condotta irriguardosa e che può essere ridimensionata la sanzione inflitta in quanto ne sussistono i presupposti, questa Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo e, per l’effetto DELIBERA Di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica del calciatore LIUCCI MARCO da 3 a 2 giornate. La tassa reclamo va restituita.
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