COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATERA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CROCE MORGAN E L’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE D’EGIDI ASCENZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 57 DEL 31.10.2007 (Gara: LATERA – MONTEROSI del 4.11.2007 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATERA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CROCE MORGAN E L’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE D’EGIDI ASCENZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 57 DEL 31.10.2007 (Gara: LATERA – MONTEROSI del 4.11.2007 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni, non possono ritenersi assumibili; che, in effetti, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo devono considerarsi del tutto congrue rispetto ai comportamenti posti in essere dal calciatore CROCE e dal Dirigente D’EGIDI. Ed infatti, come risulta dettagliatamente descritto nel referto arbitrale, il portiere MORGAN CROCE, dopo essere stato espulso per aver bloccato il pallone con le mani fuori dall’area di rigore, rivolgeva all’arbitro ripetute espressioni offensive, anche fuori dal terreno di gioco; mentre per quanto concerne il Dirigente ASCENZIO D’EGIDI, al termine della gara, al momento di ritirare i documenti rivolgeva all’arbitro pesanti insulti, spingendolo poi più volte e rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri per allontanarlo. Successivamente, mentre il Direttore di gara si trovava dinanzi al cancello dell’’impianto sportivo, reiterava gli insulti nei confronti di quest’ultimo, strattonandolo e minacciandolo, insieme ad altri tesserati e tifosi ivi presenti. Comportamento questo ancor più riprovevole ove si consideri la sua qualifica di Dirigente, pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto conferma la squalifica del calciatore CROCE MORGAN per 3 gare e l’inibizione del dirigente D’EGIDI ASCENZIO fino al 30 giugno 2008. La tassa reclamo va incamerata.
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