COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società US Vanzaghellese Camp. Prom. Gir. A Gara Fulgor Cardano/Vanzaghellese del 28/10/2007 C.U. n.19 del CRL datato 02/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società US Vanzaghellese Camp. Prom. Gir. A
Gara Fulgor Cardano/Vanzaghellese del 28/10/2007
C.U. n.19 del CRL datato 02/11/2007
La società VANZAGHELLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
DANIELE PAPIS per 2 GARE, lamentando che il PAPIS si è limitato a protestare nei confronti dell’arbitro
senza proferire alcun insulto. Pertanto, chiede l’annullamento della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il
reclamo non può essere accolto in quanto si basa unicamente su mere allegazioni di parte che non trovano
alcuna conferma nel referto del direttore di gara, fonte primaria e privilegiata di prova.
Infatti l’arbitro nel proprio rapporto afferma chiaramente di essere stato insultato e minacciato dal calciatore,
il quale teneva anche un atteggiamento in segno di sfida.
La gravità del comportamento giustifica la squalifica comminatagli.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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