COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società US Olimpya Camp. 2^ Cat. Gir. U Gara Olympia/Mezzana Corti del 28/10/2007 C.U. n.15 della Delegazione di PAVIA datato 02/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società US Olimpya Camp. 2^ Cat. Gir. U Gara Olympia/Mezzana Corti del 28/10/2007 C.U. n.15 della Delegazione di PAVIA datato 02/11/2007 La società OLIMPYA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore TAGLIAFERRI PACIFICO ATTILIO per 4 GARE, lamentando che il comportamento tenuto dal TAGLIAFERRI nei confronti di un calciatore avversario è stato il frutto di una reazione non violenta ad una serie di falli e ad un comportamento provocatorio. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo merita di essere accolto parzialmente in quanto il comportamento tenuto dal TAGLIAFERRI non è stato violento (strattonamento e manata) la gravità del suddetto comportamento giustifica pertanto, una lie1371/ 21 ve riduzione della sanzione comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore TAGLIAFERRI PACIFICO ATTILIO a 3 GARE, dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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