COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Cacciatori delle Alpi Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Cavallasca/Cacciatori delle Alpi del 28/10/2007 C.U. n.16 della Delegazione di COMO datato 01/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Cacciatori delle Alpi Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara Cavallasca/Cacciatori delle Alpi del 28/10/2007
C.U. n.16 della Delegazione di COMO datato 01/11/2007
La società CACCIATORI DELLE ALPI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato
i calciatori: MICHELE LA FALCE per 8 GARE, GIUSEPPE BUONMARITO per 4 GARE e MARCELLO
FESTA per 5 GARE, lamentando che le squalifiche sono eccessivamente gravose in relazione al comportamento
tenuto dai calciatori.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il
reclamo merita di essere accolto parzialmente in quanto le squalifiche comminate ai calciatori LA FALCE,
BUONMARITO e FESTA, sono eccessive in relazione alle gravità dei comportamenti tenuti e descritti nel rapporto
di gara. Pertanto, meritano di essere lievemente ridotte.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica dei calciatori MICHELE LA FALCE a 7 GARE, GIUSEPPE BUONMARITO a 3 GARE e MARCELLO
FESTA a 4 GARE, dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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