COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclami delle Società GS Villa – AS Crespi Morbio Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Villa/Crespi Morbio del 06/10/2007 C.U. n.11 della Delegazione di MILANO datato 11/10/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclami delle Società GS Villa – AS Crespi Morbio Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Villa/Crespi Morbio del 06/10/2007 C.U. n.11 della Delegazione di MILANO datato 11/10/2007 Le società VILLA e CRESPI MORBIO hanno proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato ad entrambe la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, nonché l’ammenda di Euro 250,00 e l’inibizione del sig. OSCAR FURGERI tecnico della società CRESPI MORBIO. A fondamento dei reclamo le reclamanti affermano che la gara poteva essere proseguita dall’arbitro tanto che lo stesso ha lasciato lo stadio senza problemi. Le reclamanti deducono inoltre che si siano verificati dei semplici diverbi tra calciatori e pubblico e tra genitori di calciatori che sono stati sedati dai dirigenti di entrambe le squadre ivi compreso il FURGERI. L’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha dichiarato che vi è stato effettivamente una rissa generalizzata tra calciatori delle due squadre con “spinte, testa e testa” etc.... nonché fra gli spettatori e tra gli spettatori e alcuni calciatori. Tale rissa è durata circa 6/7 minuti come ha precisato l’arbitro tanto che è stato costretto a interrompere la gara segnalando ciò con triplice fischio in quanto temeva per la propria incolumità. Il direttore di gara ha infine precisato che la tranquillità è tornata solamente dopo aver atteso 40’ negli spogliatoi. Alla luce di quanto descritto dall’arbitro nel proprio rapporto e quanto dichiarato a Questa Commissione, la decisione del GS di comminare la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società è corretta. Merita di essere altresì confermata l’inibizione inflitta al tecnico FURGERI in relazione al comportamento tenuto nei confronti di tecnici e avversari (insulti e minacce), nonché l’ammenda di Euro 250,00 con diffida ad entrambe le squadre in relazione ai fatti avvenuti su terreno di gioco e sugli spalti. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA i reclami proposti da GS VILLA e AS CRESPI MORBIO addebitando ad entrambe la relativa tassa.
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