COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS Beata Giuliana Camp. Giov. Mi Gir. A Gara Rescaldina/Beata Giuliana del 28/10/2007 C.U. n.17 della Delegazione Distrettuale di LEGNANO datato 02/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società GS Beata Giuliana Camp. Giov. Mi Gir. A Gara Rescaldina/Beata Giuliana del 28/10/2007 C.U. n.17 della Delegazione Distrettuale di LEGNANO datato 02/11/2007 La società BEATA GIULIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DI COSTANZO EMILION sino al 31/12/2007, lamentando che quanto descritto dall’arbitro nel referto non corrisponde a quanto avvenuto in campo e comminato alla società l’ammenda di Euro 200,00. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzi tutto le norme federali non consentono l’acquisizione di prove fornite dalla parte, se non in casi tassativamente previsti; di conseguenza non può essere tenuto in alcun conto quanto allegato al reclamo dalla società BEATA GIULIANA. Il rapporto dell’arbitro descrive in termini precisi il comportamento tenuto dai sostenitori della reclamante, che non soltanto hanno ripetutamente rivolto frasi ingiuriose al direttore di gara, ma anche ai calciatori avversari. Sul punto la sanzione inflitta dal GS appare del tutto adeguata. Per quanto attiene la squalifica del calciatore DI COSTANZO, pur censurando il comportamento dello stesso tenuto 1376/21 nei confronti dell’arbitro e riferito nel rapporto, la sanzione può trovare una lieve attenuazione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore DI COSTANZO EMILION a tutto l’11/12/2007, conferma per il resto l’impugnata delibera, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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