COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società CS Universal Camp. Giov. Mi Prov. Gir. F Gara San Vittore Olona/Universal del 21/10/2007 C.U. n.16 della Delegazione Distrettuale di LEGNANO datato 25/10/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 22/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società CS Universal Camp. Giov. Mi Prov. Gir. F
Gara San Vittore Olona/Universal del 21/10/2007
C.U. n.16 della Delegazione Distrettuale di LEGNANO datato 25/10/2007
La società UNIVERSAL ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
LUCA DI FABIO per 4 GARE, lamentando che il calciatore non ha proferito alcun insulto e/o frase offensiva
nei confronti dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal
referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, emerge che il DI FABIO ha effettivamente insultato il direttore di
gara.
Tuttavia la gravità del comportamento del calciatore sanzionato giustifica una lieve riduzione della squalifica
inflitta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore LUCA DI FABIO a 3 GARE, disponendo inoltre l’accredito della relativa tassa
a favore della reclamante, se versata.
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