COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Calcio Bovezzo Camp. 2^ Cat. Gir. E Gara Calvagese/Bovezzo del 28/10/2007 C.U. n.17 della delegazione di BRESCIA datato 08/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Calcio Bovezzo Camp. 2^ Cat. Gir. E
Gara Calvagese/Bovezzo del 28/10/2007
C.U. n.17 della delegazione di BRESCIA datato 08/11/2007
La società BOVEZZO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha respinto il reclamo avverso la regolarità della gara perché la società CALVAGESE non si sarebbe attenuta al rispetto delle norme che dispongono l’obbligo di impiego di calciatori “giovani” evidenziando che, come da documentazione prodotta, diversamente dalla conclusioni del GS, ha tempestivamente inviato copia del proprio reclamo alla società controparte.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il reclamo della società BOVEZZO emarginato in epigrafe e la documentazione proposta a corredo dello stesso si evince che la reclamante sia in occasione del reclamo promosso innanzi al GS, sia nel presente procedimento, si è correttamente attenuta alle formalità dell’art.46. comma 1, del nuovo CGS, inserito all’inizio di copia del ricorso alla controparte. Nel merito si rileva che l’obbligo di partecipazione alle gare ufficiali dei calciatori in relazione all’età non sussiste in caso di espulsione dal terreno di gioco.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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