COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS. Corteolonese Camp. 2^ Cat. Gir. U Gara Portalberese/Corteolonese del 28/10/2007 C.U. n.15 della Delegazione di PAVIA datato 02/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 29/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS. Corteolonese Camp. 2^ Cat. Gir. U
Gara Portalberese/Corteolonese del 28/10/2007
C.U. n.15 della Delegazione di PAVIA datato 02/11/2007
La società CORTEOLONESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GIUSEPPE COBIANCHI per 5 GARE, lamentando che la sanzione comminata sarebbe eccessiva in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore in questione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è riportato che il COBIANCHI, al termine della gara ha rivolto nei confronti dell’arbitro una frase offensiva, dandogli due “buffetti” sulla spalla. Ciò posto e considerato che tale ultimo gesto può essere qualificato come meramente irriguardoso, la CD ritiene di poter valutare con minor rigore la condotta posta in essere dal calciatore sanzionato rispetto alla decisione assunta dal GS
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore GIUSEPPE COBIANCHI a 4 GARE, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
Reclamo Società AC Veduggio Camp. Jun. Reg. Gir. B
Gara Roncello/Veduggio del 10/11/2007
C.U. n.20 del Comitato REGIONALE datato 15/11/2007
La società VEDUGGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto l’ammenda di Euro 250,00 a carico della società; l’inibizione del dirigente PILI MARIO fino al 30/01/2008; la squalifica dell’assistente RESPINA CARMELO fino al 30/01/2008; la squalifica del tecnico BRIGATTI VITTORIO fino al 30/01/2008; la squalifica del massaggiatore BUSATTI MATTEO sino al 30/01/2008; la squalifica per 3 gare dei calciatori BERULETTI ALESSANDRO, SANVITO ALBERTO, CHIRICO ANDREA, SALA RICCARDO, COLACCHIO ROBERTO, CAVALLETTI FILIPPO, MERLINO GIUSEPPE, GALLACE MARCO, CONFALONIERI MATTEO, ISIMBALDI MARCO, PERKINS MATTEO e BELLOTTI DANIELE; la squalifica per 4 GARE dei calciatori PIRAS DANIELE e LENZINI DAVIDE, lamentando che seppure vi è stata una baruffa a fine gara alla stessa non avrebbero partecipato tutte le persone coinvolte dai provvedimenti disciplinari e che, perciò, le sanzioni sarebbero inique e da graduare perché non rapportate alle singole condotte e responsabilità.
La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale ed il suo supplemento, fonte privilegiata di prova, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal direttore di gara al GS, come da ulteriore dichiarazione scritta, emerge indiscutibilmente la responsabilità di tutti i soggetti sanzionati per i fatti loro ascritti.
Dai suddetti documenti, infatti, si rileva che alla rissa scoppiata a fine gara nel tunnel degli spogliatoi hanno partecipato tutti i calciatori, dirigenti, tecnico, massaggiatore e assistente della società AC VEDUGGIO. Si evidenzia che la rissa si è protratta per ben 15’ e che di conseguenza ha prodotto, altresì, notevoli danni anche alle strutture fisiche degli spogliatoi. Appare , pertanto, del tutto congrua, correttamente motivata e meritevole di conferma la decisione assunta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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